Cassazione Penale, Sentenza n. 8223/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il Tribunale non aveva valutato elementi di novità indicati dalla difesa quali: la condizione familiare (prole di età inferiore a sei anni), la disponibilità di un domicilio lontano da Lamezia Terme, il tempo decorso e il comportamento intramurario, l'avvenuta celebrazione dell'udienza preliminare e la richiesta di giudizio abbreviato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità, ritenendo il motivo generico e limitato a un dissenso verso la decisione impugnata senza un confronto critico con le ragioni dell'ordinanza. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui la nuova istanza era reiterativa (precedente provvedimento di rigetto del 23/11/2023) e le allegazioni sulla condizione familiare erano generiche e non adeguatamente documentate. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre ordinato l'invio degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale, alla cancelleria.
Norme richiamate
artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamati come i reati a carico del ricorrente che giustificano la custodia cautelare; la sentenza non entra nel merito della qualificazione dei reati ma li indica come il contesto fattuale della misura cautelare.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di legittimità ha ritenuto che, a titolo di applicazione della giurisprudenza costituzionale, non risultasse che il ricorrente avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur comunque condannandolo alle spese e alla sanzione pecuniaria.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale
Citato per gli adempimenti che la cancelleria deve eseguire a seguito della decisione; la Corte ha ordinato l'inoltro delle comunicazioni/adempimenti previsti da quella disposizione.
Massime di principio
- Un ricorso contro il rigetto di una richiesta di sostituzione della custodia cautelare deve esporre motivi specifici e confrontarsi criticamente con le ragioni del provvedimento impugnato: il mero dissenso non è sufficiente.
- Se la richiesta è reiterativa rispetto a istanze già decise, il giudice può dichiararla inammissibile o rigettarla per 'giudicato cautelare' salvo che non emergano fatti nuovi, concreti e documentati.
- Allegazioni di circostanze personali (es. figli minori, domicilio, buona condotta) devono essere provate con documentazione adeguata e puntuale per avere rilevanza nel riesame della misura cautelare.
- Lo sviluppo processuale (udienza preliminare, richiesta di abbreviato) può essere rilevante, ma va collegato esplicitamente e motivatamente alla modificazione dei presupposti della misura cautelare.
- Nella procedura di cassazione la genericità del motivo comporta l'inammissibilità: è necessario indicare profili di illegittimità specifici e criticare concretamente la motivazione impugnata.
- Vi è il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende) per ricorsi infondati o inammissibili; quindi valutare preventivamente la fondatezza e la specificità del motivo prima di proporre ricorso.
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