Cassazione Civile, Ordinanza n. 31935/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da procedure esecutive immobiliari iniziate nel 1982 su due fondi agricoli siti in Basilicata, poi contestate dai debitori esecutati con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. I debitori sostenevano che i terreni fossero impignorabili perché originariamente assegnati in applicazione della riforma agraria e, secondo la loro tesi, il vincolo di impignorabilità previsto dall’art. 18, comma 3, l. 230/1950 sarebbe rimasto operante anche dopo il successivo riscatto/acquisto della proprietà. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che, essendo stati i fondi riscattati molti anni prima del pignoramento, la proprietà piena dei debitori avesse fatto venir meno la causa di impignorabilità. Con il ricorso per cassazione i debitori hanno denunciato la violazione dell’art. 18, comma 3, l. 230/1950 e successive modifiche, contestando in particolare che l’abrogazione della norma o il momento del pignoramento potessero incidere sulla persistenza del vincolo e sostenendo che l’impignorabilità dovesse permanere anche dopo l’acquisto della piena proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo in parte inammissibile per difetto di decisività, perché la sentenza d’appello si fondava su una ratio autonoma non specificamente censurata, cioè che l’impignorabilità ex art. 18 l. 230/1950 riguarda i diritti degli assegnatari e non il diritto dominicale una volta acquistata la piena proprietà. Ha inoltre dichiarato il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva accertato in fatto che i fondi erano stati assegnati, poi riscattati e divenuti di piena ed esclusiva proprietà dei debitori prima del pignoramento; da ciò discende che il vincolo di impignorabilità non era più operante, perché la sua funzione era collegata ai diritti degli assegnatari e alla finalità della riforma agraria, finalità venuta meno con il trasferimento pieno della proprietà. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta dai debitori avverso i pignoramenti immobiliari.
art. 18, comma 3, l. 12 maggio 1950, n. 230
La norma è interpretata come previsioni di impignorabilità dei diritti degli assegnatari fino al pagamento integrale del prezzo, non estensibile alla piena proprietà dopo il riscatto.
l. 12 maggio 1950, n. 230
È richiamata come legge di riforma agraria che prevedeva l’assegnazione dei fondi e il regime di limitazioni alla circolazione e pignorabilità.
l. 379/1967
È indicata come intervento normativo che ha inciso sul regime dei fondi assegnati, eliminando il divieto di riscatto anticipato e contribuendo al venir meno della funzione dell’impignorabilità.
art. 4, comma 1, l.r. Basilicata 25 luglio 1977, n. 26
"il riservato dominio in favore dell’Ente di Sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell’articolo 17 della legge 12.5.1950 n. 230, viene a cessare con il pagamento della 15a annualità del prezzo di assegnazione e l’assegnatario diventerà pieno proprietario del fondo"
La Corte lo utilizza per affermare che il riservato dominio cessava con il pagamento della 15ª annualità, rendendo l’assegnatario pieno proprietario del fondo.
Richiamato per la regolazione delle spese di legittimità secondo il principio di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto del presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- L’impignorabilità di beni o diritti prevista da una legge speciale va interpretata in modo funzionale alla ratio della disciplina: quando la finalità protettiva viene meno o il bene esce dal perimetro della situazione giuridica tutelata, la limitazione alla pignorabilità non può essere estesa oltre i suoi presupposti.
- Se una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una sola di esse è censurata, il ricorso è inammissibile per difetto di decisività, perché la ratio non impugnata è da sola idonea a sorreggere il decisum.
- L’impignorabilità che riguarda i "diritti dell’assegnatario" non si trasferisce automaticamente al diritto di piena proprietà acquistato successivamente, salvo una chiara previsione normativa in senso diverso.
- Per stabilire se una limitazione alla espropriabilità sopravviva nel tempo occorre verificare non solo la vigenza formale della norma, ma anche se l’assetto concreto del bene e del diritto sia ancora quello contemplato dalla disposizione protettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31874/2023 del 16/11/2023
- ordinanza_civile · 16 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31879/2023 del 16/11/2023
- ordinanza_civile · 16 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31882/2023 del 16/11/2023
- ordinanza_civile · 16 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31884/2023 del 16/11/2023
- ordinanza_civile · 16 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31885/2023 del 16/11/2023
- ordinanza_civile · 16 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31886/2023 del 16/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →