Cassazione Civile, Ordinanza n. 21333/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una proposta di acquisto avente ad oggetto un immobile con annessa attività di affittacamere e dal versamento, da parte del promissario acquirente, di euro 35.000,00 a titolo di deposito cauzionale. In una prima scrittura le parti avevano collegato il perfezionamento del vincolo contrattuale all’accettazione della proposta; in una seconda scrittura, di proroga del termine, avevano previsto che la società accettasse la proroga a condizione della stipula di un futuro contratto preliminare che disciplinasse in modo più dettagliato gli elementi essenziali dell’affare. Era inoltre previsto che la somma versata fosse restituita in caso di mancata erogazione del mutuo. Il giudice di merito ha ritenuto che la seconda scrittura avesse sostituito e superato la prima, sicché, non essendo stato poi stipulato il nuovo preliminare, il vincolo non era sorto e la somma doveva essere restituita. Il fallimento della società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha denunciato violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sull’efficacia vincolante degli accordi, sostenendo che la seconda scrittura non fosse novativa ma meramente integrativa; ha dedotto ultrapetizione e omesso esame di fatti decisivi, tra cui la presunta disponibilità bancaria a concedere il mutuo e la mancata prova del mancato finanziamento; ha censurato l’inammissibilità della domanda di responsabilità precontrattuale formulata in appello; ha contestato la mancata ammissione di prova testimoniale; ha infine lamentato la cancellazione di espressioni offensive dalla comparsa conclusionale e la condanna al relativo pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che contestavano l’interpretazione degli accordi, osservando che il giudice di merito aveva basato la decisione su una lettura plausibile delle scritture e che il ricorrente si era limitato a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale senza indicare specifiche regole ermeneutiche violate. Ha escluso l’extrapetizione, perché la valutazione della portata degli accordi rientrava nel thema decidendum. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al presunto mancato finanziamento, poiché assorbito dalla ratio decidendi secondo cui non era mai sorto il vincolo definitivo. Ha confermato la declaratoria di inammissibilità della domanda di responsabilità precontrattuale proposta solo in appello, trattandosi di domanda nuova vietata dall’art. 345 c.p.c. Ha dichiarato assorbito il motivo sulle prove testimoniali e ha respinto quello relativo alla cancellazione delle espressioni offensive, valorizzando il potere discrezionale del giudice ex art. 89 c.p.c. e l’evidente contenuto gratuitamente denigratorio delle frasi usate. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e agli ulteriori oneri di contributo unificato, se dovuti.
Norme richiamate
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi, senza autonoma ratio decisoria specifica
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi
invocato per la censura di ultrapetizione, ma escluso perché la decisione rientrava nel thema decidendum
richiamato nei motivi e nella censura sulle espressioni offensive
richiamato nei motivi sulle prove
richiamato nei motivi
richiamato nei motivi per vizio di motivazione
richiamato nei motivi e nella censura sulla motivazione
richiamato nei motivi e nella censura sulla responsabilità precontrattuale
richiamato nei motivi in tema di inadempimento
richiamato nei motivi in tema di danno risarcibile
richiamato nei motivi in tema di prevedibilità del danno
richiamato nei motivi a sostegno dell’asserita novazione, ma non ritenuto decisivo
richiamato nei motivi a sostegno dell’asserita novazione
richiamato nei motivi sulla conclusione del contratto
richiamato nei motivi sulla condizione
richiamato nei motivi sulla condotta delle parti nella pendenza della condizione
citato nel testo con evidente refuso grafico, richiamato nei motivi
le censure di legittimità sono state ritenute generiche perché non individuavano quali canoni ermeneutici fossero stati violati
richiamato nei motivi sulla risoluzione per inadempimento
richiamato nei motivi sulla ripetizione dell’indebito della somma versata
richiamato nei motivi sulla prova documentale
richiamato nei motivi sull’efficacia del preliminare
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi come parametro di motivazione e giusto processo
la Corte ribadisce che la responsabilità precontrattuale nasce da fatti costitutivi diversi dall’inadempimento contrattuale e comporta il ristoro del solo interesse negativo
è preclusa in appello la proposizione di domande nuove, come quella di responsabilità precontrattuale
richiamato dal ricorrente per sostenere la modificabilità della domanda in primo grado, ma ritenuto inconferente rispetto al divieto di domande nuove in appello
richiamato nel motivo sulle espressioni offensive
richiamato nel motivo sulle espressioni offensive
attribuisce al giudice un potere discrezionale di cancellare espressioni offensive e disporre le conseguenze economiche previste
richiamato nel motivo sulle espressioni offensive
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è un apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
- La censura per violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. deve indicare in modo specifico quali canoni interpretativi siano stati disattesi e in che modo; un richiamo generico alla disciplina interpretativa non consente il controllo di legittimità.
- Non integra extrapetizione la decisione che qualifichi e interpreti gli accordi dedotti in causa, quando la loro portata sia già compresa nel tema controverso e la soluzione discenda dalla qualificazione giuridica degli atti rimessa al giudice.
- La domanda di responsabilità precontrattuale proposta per la prima volta in appello è una domanda nuova, perché si fonda su fatti costitutivi e su un regime di danno diversi rispetto alla domanda di risoluzione o di risarcimento per inadempimento contrattuale.
- Il risarcimento da responsabilità precontrattuale è limitato all’interesse negativo, cioè alle spese inutilmente sostenute e alle occasioni di guadagno perdute per avere intrapreso trattative inutili.
- Le espressioni gratuitamente offensive inserite negli scritti difensivi possono essere cancellate dal giudice, il cui potere in materia è discrezionale e non è sindacabile in cassazione se esercitato in presenza di un evidente contenuto denigratorio estraneo alle esigenze difensive.
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