Cassazione Civile, Ordinanza n. 23192/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un invito di pagamento e dal correlato provvedimento sanzionatorio emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario provinciale, ma il ricorso era stato respinto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'appello inammissibile, rilevando che, dopo la notifica del gravame a mezzo PEC ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992, la parte si era costituita con deposito cartaceo, in violazione dell'obbligo di prosecuzione telematica del processo. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi; quello esaminato e accolto è la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, poiché la CTR, nell'udienza fissata per la sola trattazione dell'istanza di sospensione della sentenza appellata, aveva deciso anche nel merito dichiarando inammissibile l'appello, senza che vi fosse stata richiesta delle parti né fissazione della pubblica udienza di discussione. Gli altri motivi, concernenti la medesima questione processuale preliminare, sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, perché il giudice tributario aveva deciso il merito in camera di consiglio destinata alla sola sospensione, senza il consenso delle parti e senza previa udienza di trattazione. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, che dovrà riesaminare la controversia in rito corretto e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992
Se il processo tributario è avviato con modalità telematiche, la successiva attività processuale deve proseguire esclusivamente con modalità telematiche; tuttavia la violazione di tale regola non può essere dichiarata e definita nel merito senza il necessario contraddittorio e senza la rituale trattazione della questione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di dedurre in cassazione la nullità della sentenza per violazione di norme processuali, qui ravvisata nella lesione del contraddittorio.
principio del contraddittorio
Il giudice non può decidere il merito in sede destinata alla sola sospensione senza previa instaurazione del contraddittorio sulla definizione della controversia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la camera di consiglio fissata per la sola decisione sull'istanza di sospensione non può trasformarsi, senza il consenso delle parti, in sede di definizione del merito della controversia.
- La decisione resa dal giudice sul merito in assenza della rituale fissazione dell'udienza di trattazione e del correlato contraddittorio determina nullità processuale e nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
- Una questione processuale rilevabile d'ufficio deve comunque essere trattata nel rispetto del contraddittorio, potendo essere esaminata nella fase preliminare solo ai fini della delibazione del fumus, ma non per chiudere il giudizio nel merito.
- L'eventuale irregolarità relativa alle modalità telematiche del deposito non legittima di per sé una decisione di inammissibilità resa senza la rituale partecipazione delle parti alla trattazione della questione.
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