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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27105/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva condannato per riciclaggio (nella forma tentata) e ricettazione, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale: a) mancava la prova che fosse stato lui ad alterare i monili e che quindi sussistesse il reato di riciclaggio; b) avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6 c.p., perché il versamento di euro 500 alla Croce Rossa costituiva segno di ravvedimento e di riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo generico e manifestamente infondato. Ha confermato la ricostruzione della Corte d'Appello secondo cui la detenzione e la condotta dell'imputato (dichiarazioni e intento di portare gli oggetti al banco metalli per venderli/destinarli alla fusione) integrano la condotta tipica prevista dall'art. 648-bis c.p., seppure nella forma tentata. Ha altresì ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso l'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6 c.p., ritenendo il versamento di euro 500 inidoneo a costituire integrale risarcimento rispetto al valore dei beni. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    La Corte ha ricondotto i fatti alla fattispecie di riciclaggio (sostituzione/trasferimento/altre operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita), ritenendo che l'intento di portare i monili al banco metalli per trasformarli in denaro configuri, anche se non perfezionato, il tentativo di riciclaggio.

  • art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen. (attenuante per collaborazione/riparazione)

    Per l'applicazione dell'attenuante è necessario l'integrale risarcimento del danno o una effettiva riparazione; la Corte ha ritenuto che il versamento di euro 500, considerato il valore dei beni, non costituisse tale integrale riparazione e che la valutazione su questo aspetto sia rimessa al giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (trattazione scritta in Cassazione) e disposizioni collegate

    La trattazione del procedimento in Cassazione è avvenuta per iscritto; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte e non essendovi richiesta di discussione orale nei termini la decisione è stata presa sugli atti scritti.

Massime di principio

  • La sola detenzione di beni provento di reato non esclude automaticamente il reato di riciclaggio: se emergono elementi che dimostrano attività di trasferimento, sostituzione o destinazione alla fusione/vendita, può configurarsi riciclaggio anche nella forma tentata.
  • La qualificazione tra riciclaggio consumato e tentato dipende dalla effettiva realizzazione dell'operazione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; dichiarazioni dell'imputato e comportamenti concreti (es. intento di portare i beni al banco metalli) possono integrare l'elemento soggettivo richiesto.
  • L'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. richiede un'integrale riparazione o risarcimento valutata dal giudice di merito; atti simbolici o somme di importo irrisorio rispetto al valore del danno non sono in genere sufficienti.
  • La Cassazione sindaca con prudenza le valutazioni di fatto dei giudici di merito; i ricorsi vaghi o generici sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Presentare un ricorso in Cassazione senza fondamento specifico può comportare conseguenze economiche (spese e ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario motivare chiaramente i vizi di diritto o di motivazione.

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