Cassazione Penale, Sentenza n. 27105/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva condannato per riciclaggio (nella forma tentata) e ricettazione, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale: a) mancava la prova che fosse stato lui ad alterare i monili e che quindi sussistesse il reato di riciclaggio; b) avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6 c.p., perché il versamento di euro 500 alla Croce Rossa costituiva segno di ravvedimento e di riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo generico e manifestamente infondato. Ha confermato la ricostruzione della Corte d'Appello secondo cui la detenzione e la condotta dell'imputato (dichiarazioni e intento di portare gli oggetti al banco metalli per venderli/destinarli alla fusione) integrano la condotta tipica prevista dall'art. 648-bis c.p., seppure nella forma tentata. Ha altresì ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso l'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6 c.p., ritenendo il versamento di euro 500 inidoneo a costituire integrale risarcimento rispetto al valore dei beni. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La Corte ha ricondotto i fatti alla fattispecie di riciclaggio (sostituzione/trasferimento/altre operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita), ritenendo che l'intento di portare i monili al banco metalli per trasformarli in denaro configuri, anche se non perfezionato, il tentativo di riciclaggio.
art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen. (attenuante per collaborazione/riparazione)
Per l'applicazione dell'attenuante è necessario l'integrale risarcimento del danno o una effettiva riparazione; la Corte ha ritenuto che il versamento di euro 500, considerato il valore dei beni, non costituisse tale integrale riparazione e che la valutazione su questo aspetto sia rimessa al giudice di merito.
La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
La trattazione del procedimento in Cassazione è avvenuta per iscritto; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte e non essendovi richiesta di discussione orale nei termini la decisione è stata presa sugli atti scritti.
Massime di principio
- La sola detenzione di beni provento di reato non esclude automaticamente il reato di riciclaggio: se emergono elementi che dimostrano attività di trasferimento, sostituzione o destinazione alla fusione/vendita, può configurarsi riciclaggio anche nella forma tentata.
- La qualificazione tra riciclaggio consumato e tentato dipende dalla effettiva realizzazione dell'operazione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; dichiarazioni dell'imputato e comportamenti concreti (es. intento di portare i beni al banco metalli) possono integrare l'elemento soggettivo richiesto.
- L'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. richiede un'integrale riparazione o risarcimento valutata dal giudice di merito; atti simbolici o somme di importo irrisorio rispetto al valore del danno non sono in genere sufficienti.
- La Cassazione sindaca con prudenza le valutazioni di fatto dei giudici di merito; i ricorsi vaghi o generici sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- Presentare un ricorso in Cassazione senza fondamento specifico può comportare conseguenze economiche (spese e ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario motivare chiaramente i vizi di diritto o di motivazione.
Testo integrale
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