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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6455/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 273/1989, come sostituito dall'art. 3‑bis, comma 1, lett. b) del d.l. n. 151/2008 conv. in legge n. 186/2008, nonché violazione dell'art. 11 delle Preleggi e dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La questione centrale era se l'ampliamento della spettanza dell'indennità (ricompresa per "ogni altra attività [...] delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge" dopo la modifica del 2008) potesse avere efficacia retroattiva rispetto ad attività svolte prima dell'entrata in vigore della modifica (anni 2005-2006). Il Ministero sosteneva l'irretroattività e il carattere meramente indennitario del compenso, negando che circolari o norme secondarie potessero generare un diritto non previsto dalla legge vigente all'epoca.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Si è affermato che la modifica normativa del 2008 ha esteso la spettanza dell'indennità anche alle attività delegabili fuori udienza, ma tale estensione opera solo per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, in ossequio al principio di irretroattività dell'art. 11 delle Preleggi. Per le attività svolte nel 2005‑2006, quando l'art. 4 d.lgs. 273/1989 prevedeva l'indennità solo per la partecipazione all'udienza, le somme corrisposte dall'Amministrazione costituiscono indebito oggettivo (ex art. 2033 c.c.) e non possono essere giustificate con richiamo all'art. 64 DPR 115/2002 o a circolari amministrative. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bologna; sono compensate le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.lgs. 273/1989, art. 4, comma 2

    l'indennità veniva corrisposta in relazione ad attività di partecipazione alle udienze (nel testo vigente fino al 1° dicembre 2008)

    Alla data dei fatti (2005-2006) l'indennità spettava solo per la partecipazione alle udienze; la disposizione esclude implicitamente la corresponsione per attività non previste dalla legge regolatrice dell'ufficio onorario

  • D.l. n. 151/2008 conv. in L. n. 186/2008, art. 3‑bis, comma 1, lett. b)

    l'indennità spetta sia per la partecipazione ad udienze, sia per "ogni altra attività [...] delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge"

    La modifica ha esteso per il futuro la spettanza dell'indennità anche a determinate attività fuori udienza, ma non ha efficacia retroattiva salvo espressa disposizione normativa

  • Preleggi, art. 11

    principio generale di irretroattività della legge

    La legge non si applica retroattivamente: le novità che attribuiscono diritti economici operano per il futuro a meno che la legge non disponga diversamente

  • D.P.R. 115/2002, art. 64

    spettanza delle "indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio"

    La norma richiama la disciplina legislativa specifica per ciascuna figura di magistrato onorario; non può essere interpretata come fonte autonoma che crei o estenda diritti a indennità non previste dalla legge speciale

  • Codice Civile, art. 2033

    indebito oggettivo (menzionato come ex art. 2033 c.c.)

    Le somme pagate dall'Amministrazione in assenza di titolo giuridico costituiscono indebito oggettivo e possono essere soggette a recupero

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3

    motivo di cassazione invocato (violazione di norme di diritto)

    Il vizio dedotto è stato ritenuto idoneo a giustificare la cassazione quando ha riguardato errata interpretazione o applicazione di norme che disciplinavano la spettanza dell'indennità

  • Giurisprudenza: Cass. n. 18779/2021 e Cass. n. 19779/2021

    La Corte ha richiamato precedenti di legittimità che confermano l'interpretazione secondo cui le previsioni di indennità introdotte successivamente non possono essere retroattive e ribadiscono la natura speciale e tassativa delle norme che attribuiscono compensi agli uffici onorari

Massime di principio

  • Una modifica normativa che estende la spettanza di un'indennità opera, di regola, solo per il futuro salvo espressa disposizione retroattiva: non si può considerare automaticamente interpretativa se la legge non lo dichiara
  • Le circolari ministeriali o norme amministrative non possono creare diritti economici che la legge non prevede; la gerarchia delle fonti impedisce alle amministrazioni di riconoscere compensi non autorizzati dalla legge
  • Se alla data della prestazione la legge regolatrice dell'ufficio onorario non prevedeva l'indennità per quella attività, eventuali somme corrisposte dall'Amministrazione possono costituire indebito oggettivo recuperabile
  • L'art. 64 del DPR 115/2002 non estende autonomamente la spettanza delle indennità: va letta in raccordo con la disciplina speciale prevista per ciascuna figura di magistrato onorario
  • L'istituto dell'arricchimento ingiustificato non si applica quando la normativa proibisce la corresponsione di un compenso o quando la prestazione era disciplinata dalla gratuità prevista dalla legge dell'ufficio onorario
  • In contenziosi simili è decisivo ricostruire la normativa vigente al momento della prestazione e verificare se la legge allora prevedeva espressamente la spettanza del compenso richiesto

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