Cassazione Penale, Sentenza n. 35303/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 18/03/2024 con la quale la Corte di Appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua istanza di sostituzione della pena detentiva residua di 11 mesi e 22 giorni con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Ha denunciato violazione degli artt. 545-bis c.p.p., 53 e 58 L. 689/81, sostenendo che il giudice non ha valutato se il lavoro di pubblica utilità, con eventuali prescrizioni, fosse idoneo alla funzione special-preventiva e rieducativa; non avrebbe motivato sull'eventuale inadempimento di prescrizioni; avrebbe sovrastimato l'ostatività di precedenti penali risalenti a 25 anni prima (pena già espiata in affidamento) e relativi a fatti diversi e in altra area geografica; non avrebbe considerato l'esiguità della pena residua rispetto ai limiti edittali e l'assenza di reati successivi al 2019 come elementi a favore della sostituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia compiutamente motivato il giudizio prognostico negativo richiesto dall'art. 545-bis c.p.p., adempiendo all'obbligo di richiamare e valutare i criteri dell'art. 133 c.p. pen. (modalità del fatto, personalità del condannato, precedenti, ruolo e radicamento nel tessuto criminale, precedente intermedio per evasione, indizi emergenti da indagini per altri reati). La Corte ha osservato che il ricorrente in realtà chiedeva una rivalutazione di fatti e valutazioni di merito già apprezzate dal giudice di merito, ossia un sindacato sul giudizio prognostico che, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma applicata come disciplina procedurale per la sostituzione delle pene detentive brevi: il giudice dell'esecuzione deve valutare la richiesta con un giudizio prognostico fondato sui criteri di cui all'art. 133 c.p. pen.; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto detta valutazione fosse adeguatamente motivata e negativamente conclusa.
Criteri vincolanti per la valutazione prognostica (modalità del fatto, personalità del condannato, precedenti, ecc.). La Corte ha richiamato che il giudice di merito è libero di esercitare discrezionalità vincolata secondo questi parametri e che, se la motivazione è logica e congrua, il sindacato di legittimità è limitato.
Richiamata dal ricorrente in relazione alle modalità di esecuzione alternativa, ma non oggetto di una specifica autonoma interpretazione da parte della Corte: la questione è stata assorbita dalla valutazione prognostica ex art. 545-bis e art. 133.
Citato dal ricorrente ma non specificamente interpretato nella motivazione della Corte; la Corte ha ritenuto che la normativa sulle misure alternative sia stata comunque considerata nel complesso giudizio prognostico.
Richiamato come modifica normativa recente: pur dopo le modifiche, la valutazione rimane discrezionale e vincolata ai criteri dell'art. 133 c.p. pen.; la Corte ha confermato che la disciplina nuova non ha eliminato il carattere prognostico-discrezionale della sostituzione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità: la Corte può sindacare la motivazione del giudice di merito in relazione ai criteri di legge, ma non può rimettere in discussione un giudizio prognostico adeguatamente motivato.
Massime di principio
- La sostituzione di pene detentive brevi con lavori di pubblica utilità è rimessa a un giudizio prognostico discrezionale del giudice dell'esecuzione e deve essere valutata alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. pen.; se adeguatamente motivato, tale giudizio sfugge al sindacato della Cassazione.
- Il ricorrente non può ottenere la riforma semplicemente sollecitando una rivalutazione di fatti e valutazioni di merito già compiute: la Cassazione interviene solo se la motivazione è carente, contraddittoria o illogica rispetto ai parametri di legge.
- Precedenti penali anche se datati e già espunti o con pena espiata possono comunque influire negativamente sulla prognosi quando emergano elementi di radicalizzazione o collegamenti con un tessuto criminale, ma la loro incidenza è rimessa alla valutazione del giudice del merito.
- L'esiguità della pena residua e l'assenza di reati successivi sono elementi utili a favore della sostituzione, ma non sono decisivi in astratto: il loro peso dipende dal complesso delle circostanze della persona e del reato e dalla motivazione del giudice.
- Se si propone istanza di sostituzione, è strategico produrre elementi concreti che contrastino la prognosi negativa (es. percorso rieducativo documentato, garanzie di osservanza di prescrizioni, proposte operative per il lavoro di pubblica utilità) affinché il giudice abbia elementi decisivi su cui motivare un esito favorevole.
- La modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) non ha eliminato la necessità di una motivazione conforme ai parametri di legge: l'adeguata motivazione è la chiave per rendere la decisione non sindacabile in Cassazione.
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