Cassazione Penale, Sentenza n. 22395/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha proposto ricorso contro il decreto della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di applicazione del controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159/2011, dopo che in precedenza (2018 e conferma amministrativa 2021) era stata riscontrata una condizionamento della CLP da parte della camorra (cosca Arlistico-Terraciano). La ricorrente ha sostenuto che, per sopravvenute circostanze (es. assoluzione di persona collegata dall'accusa di intestazione fittizia, rigetto definitivo di confisca a carico del Terraciano, decorso di tempo dagli ultimi contatti), l'agevolazione mafiosa è divenuta inattuale o comunque soltanto occasionale e che la Corte territoriale ha errato nel non valutare adeguatamente tali argomenti e nel ritenere che l'assenza di agevolazione impedisca comunque l'applicazione del controllo volontario. Inoltre si deduce una carenza motivazionale e una errata interpretazione delle norme e della giurisprudenza sul diverso regime valutativo fra istanza pubblica e privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione della Corte di appello che aveva sostenuto, in termini di principio, che il controllo giudiziario volontario non possa essere concesso né quando sussista una agevolazione stabile né quando non sussista alcuna agevolazione; tale impostazione confligge con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha precisato che, nell'ipotesi di istanza privata di controllo volontario ex art. 34-bis comma 6, il giudice della prevenzione deve compiere una valutazione prognostica, ancorata all'accertamento amministrativo prefettizio ma finalizzata a verificare la possibilità di "bonifica aziendale" e l'emendabilità della situazione: il controllo può essere concesso anche se l'agevolazione è occasionale o l'infiltrazione non è più stabile, salvo che emerga una pervasività cronica che renda impossibile la bonifica. Perciò la decisione impugnata è stata ritenuta viziata nella parte in cui ha omesso di affrontare il nucleo delle censure e ha dato un'interpretazione erronea della portata del potere del giudice della prevenzione; la vicenda è stata pertanto riformata nella parte indicata e rinviata per nuovo esame conforme ai principi indicati (accoglimento del ricorso nei termini testé descritti).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), art. 34-bis
L'art. 34-bis disciplina il controllo giudiziario e prevede un diverso ambito valutativo a seconda che l'istanza sia proposta dalla pubblica amministrazione (comma 1) o dalla parte privata (comma 6): nel caso di istanza privata il giudice deve tenere conto dell'accertamento amministrativo contenuto nell'informativa antimafia, ma compiere una valutazione prospettica finalizzata a verificare la possibilità di bonifica aziendale
L'art. 94 riconosce effetti di sospensione/neutralizzazione degli effetti dell'interdittiva per gli strumenti giudiziari idonei; la Corte richiama che il controllo volontario è strumento legislativamente previsto per consentire la continuità aziendale e la bonifica nelle more del giudizio amministrativo
codice di procedura penale, art. 597
Richiamato rispetto al principio devolutivo: la Corte di appello non può omettere la trattazione degli argomenti devoluti dall'appello, pena violazione del principio di devoluzione (art. 597, comma 1 c.p.p.)
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e sezioni unite interpretative)
Sez. UU, sent. n. 46898/2019 "Ricchiuto"; Sez. 6, sent. n. 30168/2021; Sez. 6, n. 9208/2022; Sez. 2, n. 9122/2021
Le decisioni di legittimità sono richiamate per affermare che: 1) la valutazione del giudice della prevenzione, quando sia proposta istanza privata di controllo, deve fondarsi sull'accertamento amministrativo ma avere natura prognostica e mirare alla possibilità di bonifica; 2) non è ammessa una sovrapposizione indebita fra poteri/ambiti cognizioni del giudice amministrativo (che valuta l'interdittiva) e del giudice della prevenzione; 3) la pervasività dell'infiltrazione è l'ultimo profilo ostativo che impedisce la concessione del controllo volontario
Massime di principio
- Quando una società chiede il controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis comma 6 d.lgs. 159/2011 il giudice della prevenzione deve tenere conto dell'informativa antimafia prefettizia ma svolgere una valutazione prognostica focalizzata sulla possibile "bonifica aziendale"; non è sufficiente limitarsi a reimporre la valutazione svolta dall'organo amministrativo
- L'assenza attuale di agevolazione mafiosa, o la sua occasionalità, non impedisce di per sé l'accesso allo strumento del controllo volontario: il controllo può essere concesso per favorire il riallineamento dell'impresa all'economia sana salvo che emerga una infiltrazione cronica e pervasiva che renda la bonifica impraticabile
- La semplice decorrenza del tempo dagli ultimi contatti con esponenti mafiosi non è di per sé decisiva: il giudice deve valutare il contenuto oggettivo dei contatti e la persistenza o la pervasività degli effetti sull'attività aziendale
- Se l'istanza è proposta dalla pubblica amministrazione il giudice della prevenzione svolge una autonoma valutazione del pericolo di infiltrazioni; se è proposta dalla parte privata la valutazione è orientata dalla prefettura ma mantiene un carattere prognostico e di verifica delle possibilità di emendabilità
- In sede di appello (e comunque nel procedimento) le Corti devono motivare adeguatamente e rispondere ai rilievi devoluti: omissioni sulla trattazione del cuore delle doglianze possono determinare la riforma del provvedimento in Cassazione
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