Cassazione Penale, Ordinanza n. 41088/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 17/03/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente era stato condannato per fatti concernenti sostanza stupefacente nella sua disponibilità. Con il ricorso sono stati dedotti tre motivi: 1) la sostanza rinvenuta sarebbe stata destinata a scopo terapeutico; 2) sarebbe stata applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) sarebbe stato erroneo il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che tali censure erano generiche e meramente riproduttive di profili già esaminati e disattesi con argomenti giuridici adeguati dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue tale condanna ai sensi della disciplina vigente e della giurisprudenza costituzionale richiamata. Non emerge dall'ordinanza una riforma nel merito della responsabilità o della pena.
Norme richiamate
La causa di non punibilità è stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte non ne entra nel merito perché reputa la censura generica e già disattesa dalla sentenza impugnata.
Le attenuanti generiche sono state contestate nel ricorso, ma il motivo è ritenuto generico e riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non può essere evitata se il ricorrente non ha dimostrato di avere proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure generiche o già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione in cassazione della destinazione terapeutica della sostanza stupefacente deve essere sorretta da censure specifiche e non meramente reiterative; in difetto, la doglianza non è scrutinabile nel merito.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. e quella relativa alle attenuanti generiche devono essere censurate in modo concreto, indicando gli specifici errori logico-giuridici della decisione impugnata; la mera riproposizione di questioni già vagliate non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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