Cassazione Penale, Sentenza n. 7398/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava due punti: 1) nullità della "vocatio in jus" per presunta omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., dovuta al fatto che l'atto sarebbe stato notificato al difensore non più domiciliatario dopo che l'imputato aveva eletto domicilio alla propria residenza; si deduceva quindi la nullità delle sentenze di merito; 2) censura sulla formula della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.: il difensore lamentava che i giudici avrebbero usato la formula prevista dall'art. 531 c.p.p. anziché la più favorevole formula assolutoria dell'art. 530 c.p.p.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la contestazione della notifica perché il decreto di cui all'art. 415-bis era stato adottato il 12/11/2023, cioè prima della modifica di domicilio comunicata dall'imputato il 15/11/2023 e notificata via PEC solo il 20/11/2023; la giurisprudenza applicabile considera rilevanti i dati (elezione/domicilio) esistenti al momento del deposito dell'atto in cancelleria, per cui la notifica al difensore è risultata valida. Sul punto è stata inoltre affrontata la questione della tempestività dell'eccezione (art. 491 c.p.p.) e della natura della nullità, ma il Collegio ha comunque escluso il vizio materiale nel procedimento di notificazione. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la carenza di interesse e la manifesta infondatezza: la pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è compatibile con la formula "non doversi procedere" richiamando gli artt. 442 e 531 c.p.p.; la disciplina e la giurisprudenza confermano che il proscioglimento ex art. 131-bis costituisce accertamento dell'illecito e va iscritto nel casellario giudiziale. Per questi motivi il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; nulla è dovuto alla parte civile assente alla discussione in udienza.
Norme richiamate
Decreto di conclusione indagini adottato prima della modifica di domicilio: la notifica è considerata valida se basata sulla elezione/domicilio risultante al momento del deposito in cancelleria.
Termine per eccepire nullità relative in dibattimento: la tardività dell'eccezione può portare al rigetto se sollevata oltre il termine previsto.
Prevede la validità della notifica all'imputato tramite il difensore; la Corte ha richiamato questo principio per ritenere corretta la notifica al difensore valida al momento del deposito.
La dichiarazione/elezione di domicilio ha efficacia dalla data di pervenimento all'autorità procedente; la Corte ha comunque privilegiato il momento del deposito dell'atto in cancelleria per valutare la correttezza della notifica.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: determina proscioglimento che accerta il fatto e la sua illiceità, pur escludendo l'applicazione della pena.
Formula di proscioglimento utilizzata dal giudice per i casi di non punibilità ex art. 131-bis; ritenuta corretta dalla Corte per esprimere la declaratoria di non punibilità.
Formula assolutoria prevista per assoluzione piena; la Corte ha ritenuto irrilevante l'eventuale preferibilità della formula rispetto a quella applicata nel caso di proscioglimento per particolare tenuità.
Attribuisce efficacia di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo, alla sentenza irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità pronunciata dopo dibattimento; richiama la necessità di specificare il concreto svantaggio per avere interesse a impugnare.
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3
Prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di proscioglimento per particolare tenuità (lett. f)); la Corte conferma l'obbligo di iscrizione.
Norme richiamate nella formula della sentenza; utilizzata insieme all'art. 531 c.p.p. nella declaratoria di non doversi procedere.
Massime di principio
- La notifica di atti processuali deve essere valutata rispetto ai dati (elezione/domicilio) risultanti al momento del deposito dell'atto in cancelleria: eventuali modifiche comunicate successivamente non inficiano la regolarità della notifica già disposta.
- La nullità per omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini può essere qualificata in modi diversi dalla giurisprudenza; tuttavia, anche quando si discuta la tempestività dell'eccezione, il giudice può verificare d'ufficio i fatti processuali (deposito, date, comunicazioni) e respingere l'eccezione se la notifica risulta corretta in base alle date effettive.
- La pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis non è una assoluzione piena ma una declaratoria di non punibilità che accerta il fatto e la sua illiceità e va iscritta nel casellario giudiziale; la formula prevista dall'art. 531 c.p.p. è compatibile e corretta in questo contesto.
- Per proporre ricorso avverso un proscioglimento per particolare tenuità occorre indicare in modo specifico il concreto svantaggio processuale da rimuovere e le ragioni per cui la decisione avrebbe dovuto essere più favorevole, altrimenti si può incorrere in carenza di interesse.
- Nel giudizio di Cassazione con trattazione orale, la parte civile che non interviene alla discussione perde in genere la possibilità di ottenere la condanna al rimborso delle spese processuali in sua favore.
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