Ordinanza n. 296/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) dell’ordinanza dirigenziale n. 35 del 5.03.2026 del Settore Attività Produttive – SUAP del Comune di Siracusa prot. n. 67773 del 10.03.2026, con cui è stata ordinata alla società ricorrente la rimozione di materiali e manufatti, il ripristino del suolo pubblico e la chiusura dell'esercizio sito in Siracusa, via Picherali n. 11, per un periodo di quindici giorni a decorrere dal settimo giorno successivo alla notifica, nonché è stato previsto l’avviso con cui “non verrà rilasciata, per i due anni successivi dalla data di accertamento della seconda violazione, alcuna concessione di suolo pubblico, pertanto, la SCIA prot. n. 48896 del 20/06/2025 presentata dalla società Mokrito srl, rappresentante legale sig. Motta Sebastiano, di rinnovo concessione n. 52 del 26/06/2023 viene archiviata e potrà essere presentata SCIA per nuovo rilascio concessione dehors dopo il 06/08/2027”; 2) dell’ordinanza dirigenziale n. 38 del 17.03.2026 del Settore Attività Produttive – SUAP del Comune di Siracusa, prot. n. 75103 del 17.03.2026, di integrazione e conferma dell'ordinanza n. 35/2026; 3) del verbale di contestazione n. 10654VM/25 del 4.12.2025, richiamato nelle predette ordinanze, mai notificato, redatto dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Siracusa; il verbale di contestazione n. 23512VM/26 del 25.02.2026, redatto dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Siracusa, notificato alla ricorrente solo in data 12.03.2026 alle ore 11:55, dopo la notifica dell’ordinanza dirigenziale n. 35/2026; 4) del verbale n. 7936VM/24 del 17.09.2024, richiamato dalle predette ordinanze dirigenziali n. 35/2026 e 38/2026, mai notificato, seguito dall'ordinanza n. 181 del 15.10.2024 di rimozione e chiusura per cinque giorni; 5) del verbale n. 13860VM/25 del 6.08.2025: occupazione abusiva di mq 22,00, seguito dall'ordinanza n. 117 del 18.09.2025 di rimozione e chiusura per cinque giorni; 6) delle ordinanze sindacali n. 51/2016, n. 80/2017, n. 62/2018 e n. 64/2019 nella parte in cui prevedono il blocco della presentazione di istanze di concessione per due anni, la chiusura dell'esercizio per periodo superiore a cinque giorni e l'esclusione della comunicazione di avvio del procedimento; 7) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso e collegato, ancorché non conosciuto; e per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte ricorrente, da quantificarsi in separato giudizio o in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze dirigenziali che hanno disposto rimozione di materiali e manufatti, ripristino del suolo pubblico, chiusura dell’esercizio per quindici giorni e blocco per due anni del rilascio di concessioni di suolo pubblico, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato le ordinanze dirigenziali n. 35 e n. 38 del 2026, i verbali di contestazione richiamati e le ordinanze sindacali disciplinanti le conseguenze delle occupazioni abusive di suolo pubblico, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 8-bis della l. 689/1981 e insussistenza della reiterazione necessaria per applicare la chiusura aggravata di quindici giorni; violazione dell’art. 3, comma 16, della l. 94/2009, sostenendo che la chiusura minima di cinque giorni costituisse una misura fissa e non un minimo incrementabile; violazione dei principi di legalità, tassatività, proporzionalità e ragionevolezza, poiché il divieto biennale di ottenere concessioni di suolo pubblico sarebbe privo di base normativa primaria; violazione degli artt. 50 e 54 TUEL, in quanto le ordinanze contingibili e urgenti non potrebbero fondare una misura interdittiva di durata biennale; erronea qualificazione dell’occupazione come totalmente abusiva anziché parzialmente abusiva; violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; difetto di istruttoria e di motivazione per mancata considerazione dell’entità modesta delle occupazioni, dell’assenza di intralcio alla circolazione e del tempestivo ripristino dei luoghi. Dopo aver rinunciato alla domanda cautelare originaria, la società ha presentato una nuova istanza ai sensi dell’art. 58 c.p.a., deducendo l’aggravamento del pregiudizio economico derivante dal blocco biennale.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto ammissibile la nuova istanza cautelare, riqualificandola come autonoma domanda cautelare ex art. 55 c.p.a. e non come riproposizione ex art. 58 c.p.a., poiché non era stato adottato alcun precedente provvedimento cautelare collegiale, essendo stata rinunciata l’istanza originaria. Ha ravvisato il periculum in mora nella drastica riduzione del fatturato della società nel primo semestre 2026 rispetto al corrispondente periodo del 2025, nel ridimensionamento dell’organico e nel concreto rischio di cessazione dell’attività e perdita dei posti di lavoro; il danno non sarebbe stato integralmente ristorabile per equivalente. Quanto al fumus, ha ritenuto prima facie fondate le censure relative al blocco biennale delle concessioni di suolo pubblico: tale misura, avente natura sostanzialmente punitiva e costituente un’ulteriore conseguenza dell’occupazione abusiva reiterata, appariva priva di copertura normativa, non potendo l’ordinanza sindacale n. 51/2016 costituire da sola la base giuridica del potere esercitato. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso le ordinanze n. 35/2026 e n. 38/2026 limitatamente alla parte relativa al divieto biennale di rilascio delle concessioni, all’archiviazione della SCIA di rinnovo e alla possibilità di presentare una nuova SCIA solo dopo il 6 agosto 2027. Non ha definito nel merito le ulteriori censure, inclusa quella relativa alla chiusura quindicinale, già cessata prima della camera di consiglio. Ha fissato l’udienza pubblica del 2 dicembre 2026 e condannato il Comune al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per la fase cautelare.
Norme richiamate
La società ne ha invocato l’applicazione contestando l’insussistenza dei presupposti della reiterazione; la questione non è stata definitivamente decisa nella fase cautelare.
chiusura “per un periodo non inferiore a cinque giorni”
La società ha sostenuto che la previsione imponesse una chiusura fissa di cinque giorni; il Collegio non ha definito la questione nel merito.
È stato richiamato il principio di legalità delle sanzioni amministrative; il Collegio ha ritenuto prima facie priva di copertura normativa la misura interdittiva biennale.
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
La società ha contestato l’utilizzo delle ordinanze sindacali come base per una misura interdittiva biennale; la questione è stata esaminata solo ai fini cautelari.
È stata dedotta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; il Collegio non ha deciso definitivamente tale censura.
“allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso”
Consente di chiedere una misura cautelare autonoma nelle more del giudizio, anche dopo la rinuncia alla precedente istanza, quando siano allegati i presupposti cautelari.
“Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare”
La riproposizione presuppone l’esistenza di un precedente provvedimento cautelare collegiale; in sua assenza, una nuova istanza può essere riqualificata come autonoma domanda ex art. 55 c.p.a.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla società in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; non oggetto di decisione definitiva.
Richiamato dalla società in relazione ai principi di buona amministrazione; non oggetto di decisione definitiva.
Massime di principio
- La riproposizione della domanda cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. presuppone un precedente provvedimento cautelare collegiale; quando l’istanza originaria sia stata rinunciata senza l’adozione di tale provvedimento, una nuova domanda cautelare può essere esaminata come autonoma istanza ex art. 55 c.p.a., soprattutto se fondata su un aggravamento sopravvenuto del pregiudizio.
- Una misura amministrativa che impedisca per un periodo biennale il rilascio di qualsiasi concessione di suolo pubblico, quale conseguenza punitiva della reiterazione di occupazioni abusive, richiede una specifica base normativa; un’ordinanza sindacale non può costituire, da sola, il fondamento giuridico di tale ulteriore sanzione.
- Ai fini della tutela cautelare, il rischio di drastica contrazione del fatturato, riduzione dell’organico e cessazione dell’attività economica può integrare un pregiudizio grave e irreparabile, quando la misura amministrativa produca effetti non pienamente ristorabili mediante il solo risarcimento per equivalente.
- Il fumus boni juris può essere ravvisato, in sede cautelare, nella possibile violazione del principio di legalità delle sanzioni amministrative quando l’amministrazione applichi una misura interdittiva ulteriore non riconducibile con chiarezza a una disposizione normativa primaria.
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