Ordinanza n. 4175/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - del diniego del visto per cure mediche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per cure mediche
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per cure mediche, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Il testo riferisce che il ricorrente ha formulato deduzioni documentate, ritenute sufficienti dal Collegio per ravvisare i presupposti cautelari, senza specificare analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., confermando la sospensione del diniego e ordinando all'Amministrazione l'immediato riesame entro sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, previo colloquio con l'interessato. Il riesame dovrà limitare eventuali ulteriori richieste documentali allo stretto necessario, tenendo conto dell'urgenza del caso, del divieto di aggravamento del procedimento e delle difficoltà del ricorrente nel reperire la documentazione richiesta. È stata fissata la prosecuzione del giudizio all'udienza camerale del 6 ottobre 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per confermare l'accoglimento della domanda cautelare, sospendere il diniego e ordinare il riesame immediato dell'atto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In presenza di deduzioni documentate idonee a evidenziare i presupposti cautelari, il giudice amministrativo può sospendere il diniego di un visto per cure mediche e ordinare all'amministrazione un riesame immediato dell'atto.
- Nel riesame di un diniego relativo a un visto per cure mediche, l'amministrazione deve considerare l'urgenza del caso e svolgere, ove disposto dal giudice, un colloquio con l'interessato.
- Le richieste documentali formulate dall'amministrazione nel riesame devono essere limitate allo stretto necessario, in applicazione del divieto di aggravamento del procedimento e tenendo conto delle difficoltà concrete del richiedente nel reperire la documentazione.
Come è indicizzato
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