Ordinanza n. 4173/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - del provvedimento del Consolato d’Italia a Beirut di diniego del visto turistico n.989 del 25/7/2025, comunicato il 21/8/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto turistico adottato dal Consolato d’Italia a Beirut
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, il diniego del visto turistico n. 989 del 25 luglio 2025, comunicato il 21 agosto 2025. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia del diniego. L’Amministrazione ha rappresentato una precaria situazione economica dell’interessata, ritenuta idonea a corroborare il rischio migratorio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo prima facie non sussistenti i requisiti previsti dall’art. 55 c.p.a. La plausibilità di quanto rappresentato dalla sede diplomatica di Beirut circa la precaria situazione economica della richiedente è stata considerata elemento idoneo a corroborare il rischio migratorio prospettato dal MAECI. La decisione è cautelare e lascia impregiudicato il successivo approfondimento nella fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per l’assenza, allo stato del giudizio e prima facie, dei relativi requisiti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di un visto può essere mantenuto quando, allo stato degli atti, la situazione economica precaria del richiedente risulti plausibilmente idonea a corroborare il rischio migratorio prospettato dall’amministrazione competente.
- La valutazione cautelare sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 55 c.p.a. è effettuata prima facie e non pregiudica il successivo approfondimento della controversia nella fase di merito.
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