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Ordinanza

Ordinanza n. 4178/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento indicato in ricorso

Giustizia amministrativa202606951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE relativo a una pretesa creditoria, indicato nel ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato un provvedimento del GSE chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto, ma si limita a esaminare la domanda cautelare. Il TAR ha ritenuto non specificamente dedotta l'irreparabilità e l'attualità del periculum in mora, rilevando l'assenza di iniziative concrete o esecutive del GSE in relazione alla pretesa creditoria oggetto del giudizio. Ha inoltre considerato il pregiudizio prospettato di natura meramente economica e, quindi, risarcibile.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha escluso la sussistenza del periculum in mora sia perché non risultavano dedotte in modo specifico l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio, sia perché mancavano iniziative concrete o esecutive del GSE in relazione alla pretesa creditoria. In ogni caso, il pregiudizio è stato qualificato come esclusivamente economico e ristorabile. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è proposta al tribunale amministrativo regionale ...

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per la valutazione della domanda cautelare; l'ordinanza ne applica i presupposti con particolare riguardo al periculum in mora.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente non deduca specificamente l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio prospettato.
  • Il periculum in mora non è attuale quando l'amministrazione non abbia ancora intrapreso iniziative concrete o esecutive idonee a rendere imminente il pregiudizio allegato.
  • Il pregiudizio di natura meramente economica, in quanto normalmente suscettibile di ristoro, non integra di regola un danno irreparabile ai fini della sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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