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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17817/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La FEBBO ha chiesto la revoca, ai sensi dell'art. 7 L. 1423/1956, del decreto di confisca n. 61/07 del 2/7/2008 relativo ad alcune attività finanziarie (titoli SICAV e giacenze su conti) ritenendo che tali beni non fossero stati oggetto del sequestro originario e fossero di proprietà personale acquistati dopo il sequestro. In appello e in cassazione la difesa ha censurato la decisione della Corte territoriale per presunta errata identificazione dei beni, motivazione apparente e per non aver valutato la prova dell'interposizione fittizia a favore del marito MAZZAGATTI; ha denunciato violazione degli artt. 10, comma 3, e 28 del d.lgs. 159/2011 e dell'art. 125 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente constatato che le questioni dedotte dalla FEBBO erano già state esaminate e che, per le attività finanziarie in contestazione, gli accertamenti avevano evidenziato una provvista riconducibile a versiamenti collegati a terzi e che gli stessi cespiti erano stati oggetto di autonomo sequestro in altro procedimento di prevenzione. La Corte ha sottolineato che la domanda di revoca ex art. 7 non può fondarsi sul mero riesame degli stessi elementi fattuali già valutati e che la ricorrente non ha prodotto nuovi elementi idonei a confutare gli accertamenti. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 24/01/2022.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 1423/1956

    Norma invocata per chiedere la revoca della confisca. La Corte ha ritenuto che la revoca ex art. 7 non può fondarsi sul mero riesame degli stessi elementi che hanno portato alla confisca, ma richiede elementi nuovi e specifici che dimostrino l'estraneità dei beni.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Norma richiamata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che gli accertamenti già svolti ed esposti nei provvedimenti di merito erano coerenti con l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 159/2011 e che non sono stati prodotti nuovi elementi atti a modificarne l'esito.

  • art. 28 d.lgs. 159/2011

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che i beni in contestazione fossero collegati agli accertamenti di prevenzione già effettuati e, in parte, oggetto di autonomo sequestro in un diverso procedimento.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nella censura della difesa; dalla sentenza non emergono rilievi specifici oltre all'applicazione generale delle regole processuali, e la Corte ha ritenuto infondate le doglianze mosse.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Norme richiamate in relazione ai motivi di cassazione dedotti; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di novità e per essere fondato su censure già esaminate.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende, in quanto il ricorso è stato ritenuto manifestamente inammissibile e con profili di colpa.

Massime di principio

  • La richiesta di revoca della confisca ex art. 7 L. 1423/1956 richiede l'apporto di elementi nuovi e specifici; non è sufficiente il mero riesame o la riproposizione delle stesse argomentazioni già valutate nei procedimenti di prevenzione.
  • Se dagli accertamenti emerge un collegamento della provvista o delle giacenze a fatti o apporti riconducibili a terzi e tali elementi sono stati già valutati e hanno dato luogo a sequestro o confisca, il terzo che reclama la restituzione deve fornire prove nuove e concrete della propria titolarità e della diversa provenienza dei fondi.
  • L'appello o il ricorso che ripropone questioni già decise senza nuovi elementi rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese, con possibile sanzione alla Cassa delle ammende per profili di colpa processuale.
  • La prova dell'interposizione fittizia richiede allegazioni e mezzi di prova specifici; la semplice deduzione della fittizietà o l'aspettativa di un diverso apprezzamento probatorio non sono idonee in sede di richiesta di revoca.
  • I giudici di merito possono fondare una declaratoria di inammissibilità sull'esistenza di autonomi provvedimenti di sequestro e sulle risultanze degli accertamenti svolti; la parte che impugna deve confrontarsi espressamente con tali risultanze e fornire elementi contrari nuovi e valutabili.

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