Cassazione Penale, Sentenza n. 35665/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (cedimento di cocaina in più di trenta occasioni, in concorso, sulla "piazza di spaccio" di via Adro, nel periodo 11 agosto - 22 settembre 2020). Il ricorrente deduceva: (i) errata qualificazione del fatto come non di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 1 anziché comma 5 (sosteneva che le cessioni erano di modica quantità, dilazionate nel tempo, con perquisizione negativa e senza prova che lo stupefacente fosse destinato a circolare nella piazza di spaccio); (ii) mancata attualità delle esigenze cautelari e sproporzione della misura, alla luce del presunto cambiamento delle condizioni di vita (matrimonio, convivenza, figlio, lavoro) che avrebbero reso più adeguati gli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame, che aveva considerato nel loro insieme gli indici rilevanti per escludere la "lieve entità": continuità e ripetizione delle cessioni in un ristretto arco temporale e territoriale, collegamento con una piazza di spaccio esistente in via Adro, utilizzo di complici e destinatari collegati, nonché plurimi riscontri (intercettazioni, immagini, servizi di osservazione, sequestri e arresti di acquirenti). Quanto alla attualità delle esigenze cautelari, la Corte ha valorizzato i precedenti specifici del ricorrente e il suo arresto del dicembre 2021, durante il quale oppose resistenza, ritenendo sussistente il concreto pericolo di reiterazione e la proporzionalità della custodia in carcere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato il criterio consolidato secondo cui la valutazione della "lieve entità" ex art. 73, comma 5 richiede l'esame complessivo e bilanciato di tutti gli indici rilevanti (quantità, modalità, continuità, ruolo nell'organizzazione, destinazione dello stupefacente), ammettendo rapporti di compensazione fra elementi e la possibilità che un elemento prevalga sugli altri
art. 309 c.p.p. (istanza di riesame/impugnazione)
L'istanza di riesame ex art. 309 è stata valutata nel merito: il giudice ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio) sulla base del compendio indiziario e dei precedenti, giustificando la conferma della misura cautelare
Massime di principio
- La qualificazione della "lieve entità" in materia di stupefacenti va fatta con una valutazione complessiva degli indici e non in modo atomistico: anche piccole dosi possono essere considerate non di lieve entità se inserite in un quadro di continuità, ripetizione e destinazione alla piazza di spaccio
- La presenza di coautori, l'uso di intermediari e la collocazione delle cessioni in una stessa area/"piazza" aumentano la potenziale offensività e possono assorbire il dato quantitativo
- Mutamenti soggettivi (matrimonio, lavoro, figli) devono essere concreti e attuali e valutati alla luce della condotta pregressa; precedenti specifici e recenti episodi di reato o resistenza alle forze dell'ordine pesano fortemente sulla sussistenza del pericolo di reiterazione
- Prove tecniche (intercettazioni, videoregistrazioni, servizi di osservazione e sequestri) che si corroborano a vicenda rendono più solida la ricostruzione e giustificano misure cautelari più gravose
- La proporzionalità della misura cautelare richiede una motivazione che espliciti il bilanciamento tra esigenze cautelari e alternative meno afflittive: l'assenza di una perquisizione positiva non è di per sé dirimente se sussistono altri elementi indiziari rilevanti
- Il giudice deve indicare chiaramente nel provvedimento quali indici abbia ritenuto prevalenti e perché, spiegando la valutazione d'insieme che esclude la lieve entità o giustifica la misura cautelare
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