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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3349/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza di non convalida dell'arresto denunciando violazione di legge (artt. 381, 391 cod. proc. pen., art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e illogicità). Il PM ha sostenuto che il giudice della convalida ha oltrepassato i limiti del controllo consentito, valutando la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (materie riservate al merito) anziché limitarsi a verificare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria e la situazione di fatto all'atto dell'arresto. Il PM ha inoltre richiamato elementi ritenuti significativi per giustificare l'arresto facoltativo: possesso in casa di un bilancino con tracce di stupefacente e pezzi di sostanza già tagliata, rinvenimento di armi (coltello a serramanico in auto e fucile illegalmente detenuto in casa) e comportamento poco collaborativo dell'indagato che avrebbe legittimato l'estensione della perquisizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, in sede di convalida dell'arresto, il giudice deve verificare esclusivamente il rispetto dei termini procedurali (artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, c.p.p.) e la legittimità e ragionevolezza dell'operato della polizia alla luce dello stato di flagranza e della ipotizzabilità dei reati richiamati (artt. 380 e 381 c.p.p.), senza sindacare la gravità indiziaria, le esigenze cautelari o la responsabilità sostanziale. Nel caso concreto il Giudice della convalida ha invece riqualificato la condotta e valutato requisiti per misure cautelari, travisando elementi emersi dal verbale (modalità del consumo/cedibilità, bilancino e sostanza già tagliata, armi). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (cioè l'ordinanza di non convalida dell'arresto).

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte valuta la corretta qualificazione della condotta alla luce della normativa sulle sostanze stupefacenti; sebbene il giudice di merito avesse ritenuto applicabile la fattispecie lieve del comma 5, la valutazione della qualificazione non poteva tradursi in un sindacato sulla legittimità dell'arresto in sede di convalida quando gli elementi raccolti alla stregua indicavano, ex ante, indici di destinazione alla cessione.

  • art. 381 cod. proc. pen.

    citato nel ricorso e nella motivazione

    Richiamato in relazione ai requisiti che giustificano l'arresto facoltativo; la Corte precisa che in sede di convalida non si devono valutare le esigenze cautelari o la pericolosità come il giudice di merito ha fatto, ma solo la legittimità dell'arresto sulla base degli elementi disponibili al momento dell'intervento.

  • art. 391 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata nel quadro delle censure di violazione di legge; la Corte interpreta il complesso delle norme procedurali come limitativo del potere di sindacato del giudice di convalida, che non può sostituirsi al giudizio di merito sulle esigenze cautelari.

  • art. 386, comma 3 cod. proc. pen.

    Riguarda i termini per la custodia cautelare e la durata delle misure; la Corte ricorda che il giudice di convalida deve verificare l'osservanza di tali termini.

  • art. 390, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro temporale e procedurale la cui osservanza va verificata in sede di convalida.

  • art. 380 cod. proc. pen.

    Indica i reati riconducibili alla flagranza; la Corte sottolinea che la convalida deve accertare l'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati sulla base delle circostanze emerse al momento dell'arresto.

Massime di principio

  • In sede di convalida dell'arresto il giudice è limitato a verificare la legittimità formale e la ragionevolezza dell'operato degli agenti sulla base della situazione concreta così come si presentava all'atto dell'arresto (rispetto dei termini, stato di flagranza, ipotizzabilità del reato).
  • Il giudice di convalida non può sindacare la gravità indiziaria, le esigenze cautelari o la responsabilità sostanziale: tali valutazioni appartengono al merito o alla fase cautelare successiva.
  • Elementi rilevabili già al momento dell'intervento degli agenti — come bilancini con tracce di droga, sostanza già tagliata, armi in disponibilità dell'indagato o comportamento ostile/non collaborativo — possono fondare, ex ante, la legittimità di un arresto facoltativo per ipotesi di spaccio.
  • Se il giudice della convalida eccede i limiti del controllo consentito (riqualificazione del fatto o valutazione di esigenze cautelari), la Corte di legittimità può annullare l'ordinanza senza rinviare quando la fase è perentoria e il rinvio sarebbe meramente formale.
  • La valutazione da compiere è retrospettiva e deve basarsi esclusivamente sugli elementi disponibili agli agenti al momento dell'arresto, escludendo elementi acquisiti successivamente in udienza che possano modificare il quadro probatorio.

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