Cassazione Penale, Ordinanza n. 02741/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione limitatamente all'annualità 2017, riconosciuto la continuazione esterna con precedenti giudicati e rideterminato l'aumento di pena in mesi 6 di reclusione, con pena complessiva finale di anni 10, mesi 10 di reclusione ed euro 8.600 di multa, per il reato di indebita compensazione di crediti/omessi versamenti contestato ai sensi dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000. I motivi di ricorso erano due: primo, la violazione dell'art. 81 c.p. e l'eccessività dell'aumento applicato per il reato in continuazione; secondo, il diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che l'aumento di pena fosse sproporzionato e che il mancato riconoscimento delle attenuanti non fosse adeguatamente giustificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'aumento per la continuazione, osservando che la Corte di appello aveva motivato la quantificazione in mesi 6 valorizzando l'entità dell'imposta evasa. Ha parimenti ritenuto manifestamente infondato il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, poiché i giudici di merito avevano richiamato la negativa personalità dell'imputato e i suoi precedenti penali, anche per reati di speciale gravità. La Corte ha quindi rilevato che le censure miravano a una diversa valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La misura dell'aumento per il reato avvinto dal vincolo della continuazione deve essere sorretta da motivazione razionale; la valutazione dell'entità dell'imposta evasa può giustificare l'aumento applicato.
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice contestata per l'indebita compensazione oggetto della condanna confermata in appello.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di continuazione, la determinazione dell'aumento di pena rientra nel potere del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione o manifestamente illogica; la valorizzazione dell'entità del danno o dell'imposta evasa costituisce criterio motivazionale idoneo.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sulla personalità negativa dell'imputato e sui precedenti penali, anche relativi a reati di particolare gravità, purché la motivazione sia ragionevole e coerente.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una diversa ponderazione del fatto o degli elementi di merito già valutati dai giudici di appello quando la motivazione impugnata sia logicamente sostenuta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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