Cassazione Penale, Sentenza n. 41329/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di permesso premio. Il ricorrente contestava la violazione dell'art. 30-ter ord. pen. e carenza di motivazione, sostenendo di aver rilasciato una dichiarazione incondizionata di dissociazione, di aver accettato il confronto con il collaboratore Spatuzza (che avrebbe riconosciuto la sua estraneità a fatti di sangue), di non essere coinvolto in recenti indagini sul mandamento di Brancaccio, di avere condotta carceraria regolare (con liberazione anticipata riconosciuta) e un percorso formativo eccellente (laurea magistrale con il massimo dei voti). Inoltre ha sostenuto che il regime differenziato non è incompatibile con i permessi premio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che i permessi premio sono misura del trattamento penitenziario e richiedono una valutazione complessiva del percorso rieducativo. Il Tribunale ha motivato negativamente la richiesta in relazione alla gravità dei reati commessi e alla mancata effettiva presa di distanza: Graviano aveva mantenuto contatti con familiari anch'essi coinvolti in logiche associative, per cui la condotta carceraria positiva e il percorso scolastico non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il permesso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Il ricorrente ha invocato la norma lamentandone la violazione in relazione alla valutazione della dissociazione; la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di dissociazione non fosse seguita da elementi concreti di collaborazione o di effettiva presa di distanza e quindi la presunta violazione non è stata accertata.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto che il ricorrente sopporti le spese per avere il ricorso rigettato.
Massime di principio
- I permessi premio sono parte del trattamento penitenziario e non devono essere concessi automaticamente: è necessaria una valutazione complessiva del percorso rieducativo e delle prospettive di effettiva disassociazione.
- Dichiarazioni formali di dissociazione hanno valore limitato se non accompagnate da comportamenti esterni o collaborativi che dimostrino una reale e documentabile presa di distanza dai reati e dall'organizzazione criminale.
- La sola buona condotta carceraria e il conseguimento di titoli di studio, pur positivi, possono non essere sufficienti se permangono legami con soggetti ancora coinvolti in attività associative criminali.
- Il mantenimento di rapporti familiari con persone coinvolte in contesti criminali può indebolire la prova di una reale riabilitazione e ostacolare l'accesso alle misure premiali.
- Il regime differenziato non è di per sé incompatibile con i permessi premio, ma l'applicazione di tali misure dipende dalla valutazione complessiva del caso e dalla concreta disassociazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41103/2022 del 02/11/2022
- Sentenza penale · 2 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41105/2022 del 02/11/2022
- Sentenza penale · 2 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41106/2022 del 02/11/2022
- Sentenza penale · 2 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41108/2022 del 02/11/2022
- Sentenza penale · 2 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41110/2022 del 02/11/2022
- Sentenza penale · 2 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41115/2022 del 02/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →