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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05701/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto finanziario denominato "4you" intercorso tra una banca e un cliente. In sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la Corte d'appello di Bologna ha accolto l'appello del cliente, dichiarando la nullità del contratto e condannando la banca alla restituzione di euro 32.139,79, ritenendo che gli esborsi potessero essere provati per presunzioni sulla base della continuità dei versamenti secondo il piano finanziario. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2697, 2729 e 2033 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse accolto la domanda di restituzione senza prova documentale dei versamenti, e che comunque il cliente aveva poi quantificato la pretesa nella minore somma di euro 13.169,56 avendo interrotto i pagamenti con la notifica dell'atto di citazione. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato proprio dall'interruzione dei pagamenti alla notifica della citazione, fatto che avrebbe inciso sul quantum restitutorio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la prova per presunzioni ha la stessa idoneità delle prove dirette e che, nel caso concreto, la censura non scalfiva il ragionamento presuntivo della Corte d'appello; ha però accolto il secondo motivo, osservando che l'allegazione relativa alla prosecuzione dei pagamenti in corso di causa era stata smentita dalle stesse difese dell'attore e che tale circostanza, se correttamente valutata, era un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso e ha accolto il secondo motivo; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, demandandole anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione di merito sulla nullità del contratto e sulla restituzione delle somme non è stata definitivamente confermata in questa sede, perché il capo relativo alla quantificazione delle somme dovrà essere riesaminato dal giudice di rinvio alla luce del fatto storico dell'interruzione dei pagamenti.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la censura della banca è stata respinta quanto alla possibilità di assolvere l'onere probatorio anche mediante prova presuntiva.

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ribadisce che la prova presuntiva, se costruita su fatti noti, è pienamente idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, al pari della prova diretta.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità del contratto e al recupero delle somme versate.

  • art. 125 c.p.c.

    le dichiarazioni contenute negli atti processuali di parte possono assumere efficacia confessoria solo a determinate condizioni formali e sostanziali.

  • art. 228 c.p.c.

    richiamato per delimitare i presupposti della confessione giudiziale spontanea.

  • art. 229 c.p.c.

    richiamato in tema di efficacia probatoria delle dichiarazioni confessoriamente rilevanti contenute negli atti di parte.

Massime di principio

  • La prova per presunzioni semplici, ove rispetti i requisiti di gravità, precisione e concordanza, ha la stessa dignità probatoria delle prove dirette e documentali e può fondare l'accoglimento della domanda anche in difetto di documentazione completa, purché il ragionamento inferenziale sia corretto.
  • Quando una parte introduce un fatto storico idoneo a smentire il fatto ignoto desunto per presunzioni, il giudice deve confrontarsi con tale circostanza: se il fatto è decisivo e ritualmente discusso, la sua mancata valutazione integra vizio censurabile in cassazione.
  • Le dichiarazioni contenute negli atti processuali di parte non assumono automaticamente valore di confessione giudiziale spontanea: occorre che siano imputabili personalmente alla parte e sottoscritte con modalità che rendano inequivoca la consapevolezza dell'ammissione di fatti sfavorevoli.
  • Ai fini del sindacato di legittimità sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, la circostanza dedotta deve essere un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; se tali requisiti ricorrono, la sua omissione comporta cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRisarcimento e indennizzoInadempimentoNullità
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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