Cassazione Penale, Sentenza n. 28339/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello dell'25/02/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato e confermato la condanna del Tribunale di Pescara. Unico motivo: inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 581, comma 1-ter, e 591 c.p.p. ed erroneità della motivazione sull'inammissibilità dell'appello. Il ricorrente sosteneva di avere indicato nell'atto di appello e nella procura speciale l'elezione di domicilio presso l'Avv. Corradino Marinelli; in via subordinata chiedeva di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. e dell'art. 89 d.lgs. 150/2022 per presunta violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che nella procura speciale depositata il 1/8/2024 il ricorrente aveva indicato solo la residenza nell'intestazione e non aveva allegato alcuna elezione di domicilio contestuale all'appello. Pertanto l'appello era correttamente dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per le impugnazioni proposte fino al 24/08/2024, la dichiarazione/elezione di domicilio doveva essere depositata con l'atto di appello e la sua successiva produzione non sanava l'inammissibilità. L'abrogazione successiva della norma (legge 9/8/2024, n.114) non si applicava ratione temporis (principio tempus regit actum). La questione di costituzionalità proposta è stata ritenuta manifestamente infondata: la norma disciplina modalità di esercizio della facoltà difensiva e non limita il diritto di difesa né il diritto di impugnare in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende €3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Richiede che, per le impugnazioni proposte entro il periodo di vigenza della norma (fino al 24/08/2024), la dichiarazione o elezione di domicilio sia depositata contestualmente all'atto di appello quale manifestazione indefettibile della volontà di impugnare; la sua mancata allegazione rende l'appello inammissibile e la successiva integrazione non sanabile.
Richiamato nel motivo di impugnazione in relazione a vizi formali dell'atto di appello; la Corte non ha ritenuto che consentisse la sanatoria della mancata elezione di domicilio.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; applicata qui con condanna anche a cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 2, comma 1-quinquies, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114
art. 2, comma 1-quinquies, lett. o), l. 9/8/2024, n.114
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; tuttavia l'abrogazione non si applica retroattivamente alle impugnazioni proposte nella vigenza della norma (principio tempus regit actum), quindi non incide sul caso di specie.
Invocato nel motivo di costituzionalità con riferimento a profili sistematici, ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata insieme alla censura costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter.
Artt. 3, 24, 27, 111 Cost.
Artt. 3, 24, 27, 111 Cost.
Richiamati nella censura di illegittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che le norme impugnate non violino tali principi perché regolano modalità procedurali e non limitano l'effettivo accesso alla difesa o il diritto di impugnare in cassazione.
Massime di principio
- Per le impugnazioni proposte nella vigenza dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (fino al 24/08/2024) l'elezione di domicilio doveva essere depositata contestualmente all'atto di appello; la mancata allegazione rende l'appello inammissibile e non è sanata da una successiva integrazione.
- L'abrogazione di una disposizione processuale successiva non opera retroattivamente se non è prevista disciplina transitoria: vale il principio tempus regit actum.
- La Corte distingue tra diritto sostanziale di impugnare e modalità procedurali: regole che disciplinano le modalità di esercizio della facoltà difensiva possono essere legittime se non impediscono in concreto l'esercizio del diritto di difesa.
- Le questioni di costituzionalità dirette contro disposizioni formali che regolano modalità di impugnazione risultano spesso manifestamente infondate quando la norma si limiti a richiedere formalità organizzative senza comprimere il nucleo essenziale del diritto di difesa.
- La mancata osservanza di formalità previste per l'impugnazione può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese e, in presenza di colpa, sanzioni economiche (es. cassa delle ammende).
- In caso di dubbio sulla correttezza formale di procura/elezione di domicilio è opportuno depositare documentazione chiara e completa con l'atto di impugnazione e conservare tutte le ricevute di deposito per evitare il rischio di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28197/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28200/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28203/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28204/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28205/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28206/2025 del 01/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →