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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28339/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello dell'25/02/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato e confermato la condanna del Tribunale di Pescara. Unico motivo: inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 581, comma 1-ter, e 591 c.p.p. ed erroneità della motivazione sull'inammissibilità dell'appello. Il ricorrente sosteneva di avere indicato nell'atto di appello e nella procura speciale l'elezione di domicilio presso l'Avv. Corradino Marinelli; in via subordinata chiedeva di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. e dell'art. 89 d.lgs. 150/2022 per presunta violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che nella procura speciale depositata il 1/8/2024 il ricorrente aveva indicato solo la residenza nell'intestazione e non aveva allegato alcuna elezione di domicilio contestuale all'appello. Pertanto l'appello era correttamente dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per le impugnazioni proposte fino al 24/08/2024, la dichiarazione/elezione di domicilio doveva essere depositata con l'atto di appello e la sua successiva produzione non sanava l'inammissibilità. L'abrogazione successiva della norma (legge 9/8/2024, n.114) non si applicava ratione temporis (principio tempus regit actum). La questione di costituzionalità proposta è stata ritenuta manifestamente infondata: la norma disciplina modalità di esercizio della facoltà difensiva e non limita il diritto di difesa né il diritto di impugnare in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende €3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Richiede che, per le impugnazioni proposte entro il periodo di vigenza della norma (fino al 24/08/2024), la dichiarazione o elezione di domicilio sia depositata contestualmente all'atto di appello quale manifestazione indefettibile della volontà di impugnare; la sua mancata allegazione rende l'appello inammissibile e la successiva integrazione non sanabile.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di impugnazione in relazione a vizi formali dell'atto di appello; la Corte non ha ritenuto che consentisse la sanatoria della mancata elezione di domicilio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; applicata qui con condanna anche a cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 2, comma 1-quinquies, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114

    art. 2, comma 1-quinquies, lett. o), l. 9/8/2024, n.114

    Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; tuttavia l'abrogazione non si applica retroattivamente alle impugnazioni proposte nella vigenza della norma (principio tempus regit actum), quindi non incide sul caso di specie.

  • art. 89 d.lgs. 150/2022

    Invocato nel motivo di costituzionalità con riferimento a profili sistematici, ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata insieme alla censura costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter.

  • Artt. 3, 24, 27, 111 Cost.

    Artt. 3, 24, 27, 111 Cost.

    Richiamati nella censura di illegittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che le norme impugnate non violino tali principi perché regolano modalità procedurali e non limitano l'effettivo accesso alla difesa o il diritto di impugnare in cassazione.

Massime di principio

  • Per le impugnazioni proposte nella vigenza dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (fino al 24/08/2024) l'elezione di domicilio doveva essere depositata contestualmente all'atto di appello; la mancata allegazione rende l'appello inammissibile e non è sanata da una successiva integrazione.
  • L'abrogazione di una disposizione processuale successiva non opera retroattivamente se non è prevista disciplina transitoria: vale il principio tempus regit actum.
  • La Corte distingue tra diritto sostanziale di impugnare e modalità procedurali: regole che disciplinano le modalità di esercizio della facoltà difensiva possono essere legittime se non impediscono in concreto l'esercizio del diritto di difesa.
  • Le questioni di costituzionalità dirette contro disposizioni formali che regolano modalità di impugnazione risultano spesso manifestamente infondate quando la norma si limiti a richiedere formalità organizzative senza comprimere il nucleo essenziale del diritto di difesa.
  • La mancata osservanza di formalità previste per l'impugnazione può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese e, in presenza di colpa, sanzioni economiche (es. cassa delle ammende).
  • In caso di dubbio sulla correttezza formale di procura/elezione di domicilio è opportuno depositare documentazione chiara e completa con l'atto di impugnazione e conservare tutte le ricevute di deposito per evitare il rischio di inammissibilità.

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