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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12799/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (servizio postale)

La controversia

La controversia nasce da una serie di bonifici domiciliati disposti tramite il servizio BancoPosta Impresa Online a favore di specifici beneficiari. In più casi, le somme risultavano incassate da soggetti diversi dai reali destinatari, che si erano presentati agli sportelli con documenti di identità ritenuti falsi o comunque non autentici. La società ordinante, dopo aver nuovamente pagato i legittimi beneficiari, conveniva in giudizio la società postale chiedendo il risarcimento/restituzione delle somme, deducendo inadempimento contrattuale per mancata corretta identificazione del percettore e mancata adozione delle cautele dovute. Il Tribunale aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato le domande, escludendo che si potesse applicare analogicamente la disciplina dell’assegno non trasferibile e ritenendo che l’operatore postale avesse assolto all’obbligo di diligenza verificando i dati anagrafici, il codice fiscale, la password e il documento di identità esibito allo sportello. Nel ricorso per cassazione la società ordinante denunciava, in sintesi, la violazione dell’art. 43, comma 2, l. assegni e delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla diligenza professionale, sostenendo che il bonifico domiciliato fosse assimilabile all’assegno non trasferibile, che il contratto imponesse la verifica di più documenti di riconoscimento e che la prova liberatoria dell’esatto adempimento non fosse stata fornita, anche perché la copia del documento esaminato non era stata prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale aveva infatti applicato il regime della responsabilità contrattuale ex artt. 1176, comma 2, e 1218 c.c., per cui l’eventuale mancata estensione dell’art. 43 l. assegni non avrebbe comunque mutato l’esito. Ha inoltre osservato che il bonifico domiciliato è correttamente inquadrato come delegazione di pagamento soggetta alle regole del mandato e della responsabilità contrattuale, senza necessità di ricorrere all’analogia con l’assegno. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui mirava a sovvertire l’accertamento di fatto e l’interpretazione del contratto operati dal giudice di merito; infondato nella parte in cui pretendeva l’obbligo di verificare due documenti di identità o di esigere la copia del documento, poiché la diligenza professionale richiesta era stata ritenuta soddisfatta dalla verifica dei dati anagrafici, della password, del codice fiscale e dell’apparente autenticità del documento esibito, senza che vi fosse una specifica previsione normativa o contrattuale più rigorosa. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il rilievo sistematico della questione.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736

    La disciplina dell’assegno non trasferibile non è stata ritenuta automaticamente estensibile al bonifico domiciliato; in ogni caso, anche per l’assegno, la responsabilità non è oggettiva ma resta governata dai principi di diligenza e prova liberatoria.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    L’analogia con l’assegno non trasferibile è stata esclusa perché la fattispecie del bonifico domiciliato risulta già disciplinata dalla legge e dal contratto.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    L’operatore professionale deve usare la diligenza qualificata propria dell’attività esercitata; nel caso concreto è stata ritenuta sufficiente la verifica compiuta allo sportello sui dati e sul documento esibito.

  • art. 1218 c.c.

    Il debitore può liberarsi provando l’esatto adempimento oppure che l’inadempimento non gli è imputabile; nel caso di specie la prova è stata ritenuta raggiunta tramite presunzioni e accertamenti di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente contrappositiva rispetto a un’interpretazione plausibile del giudice di merito.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non è stato accolto alcun rilievo sulla violazione dei criteri ermeneutici.

  • art. 1370 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha mantenuto ferma l’interpretazione della clausola resa dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Non è stata ravvisata violazione dell’onere della prova: il giudice di merito non ha invertito l’onere, ma ha ritenuto provato l’adempimento liberatorio della resistente.

  • art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445/2000

    Citato per sostenere che sarebbero utilizzabili più documenti di riconoscimento; la Corte ha escluso che ciò imponga la presentazione di due documenti.

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato, quale delegazione di pagamento inserita in un rapporto contrattuale di mandato, è soggetto al regime generale della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., con obbligo per il delegato di provare l’esatto adempimento o la non imputabilità dell’eventuale errore.
  • In assenza di una specifica previsione di legge o di contratto, non è consentito estendere in via analogica la disciplina dell’assegno non trasferibile a istituti diversi, ancorché presentino taluni profili funzionali simili.
  • L’interpretazione delle clausole contrattuali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da una delle interpretazioni plausibili del testo.
  • Ai fini dell’identificazione del beneficiario, la diligenza professionale può essere integrata dalla verifica dei dati anagrafici, del codice fiscale, della password e dell’apparente autenticità del documento esibito; non può pretendersi, in mancanza di apposita base normativa o pattizia, la verifica di due documenti o la conservazione della copia del documento.
  • La prova liberatoria dell’adempimento può essere raggiunta anche per presunzioni, quando il giudice di merito desuma dagli elementi acquisiti l’avvenuto svolgimento della procedura di identificazione secondo le regole contrattuali e professionali.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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