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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12875/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la motivazione e la commisurazione delle pene accessorie applicate dal G.u.p.: le pene accessorie sono state inflitte nel massimo edittale senza motivazione specifica e senza tener conto della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n.222/2018) e dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite (sent. n.28910/2019). L'imputato lamentava dunque vizio di motivazione in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie in sede di patteggiamento allargato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, quando in un patteggiamento il giudice applica pene accessorie non concordate, debba motivare specificamente la scelta; inoltre ha richiamato il principio secondo cui le pene accessorie, nei casi in cui la legge prevede limiti massimo/minimo non fissi, devono essere determinate in concreto secondo i criteri dell'art.133 c.p. e non automaticamente rapportate alla pena principale ex art.37 c.p. Perciò la statuizione relativa alle pene accessorie (art.216 ultimo comma legge fall.) è stata annullata limitatamente a quella determinazione e la causa è stata rinviata al Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio sul punto, lasciando intatto il resto della sentenza di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma richiamata perché il G.u.p. ha applicato la pena concordata con il rito del patteggiamento (applicazione della pena ai sensi dell'art.444).

  • art. 445 comma 1 c.p.p.

    Richiamato per giustificare la condanna alle pene accessorie disposta autonomamente dal giudice quando non erano parte dell'accordo.

  • art. 216 ultimo comma legge fallimentare

    Norma che prevede specifiche pene accessorie in materia fallimentare; oggetto della statuizione impugnata e della successiva determinazione da rivedere.

  • art. 448 comma 2-bis c.p.p.

    Menziionato per chiarire che, nonostante le modifiche procedurali, la statuizione sulle pene accessorie non concordate resta impugnabile per vizio di motivazione in Cassazione.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la determinazione in concreto della pena (e delle pene accessorie quando la legge non fissa un'entità), basata su circostanze personali, attenuanti, e finalità di rieducazione e di prevenzione.

  • art. 37 c.p.

    Richiamato negativamente: la Corte ha affermato che la durata delle pene accessorie non deve essere automaticamente rapportata alla pena principale ex art.37 c.p., ma determinata con i criteri dell'art.133 c.p.

  • Corte Cost. n. 222 del 2018

    Declaratoria di illegittimità che ha inciso sulla disciplina delle pene accessorie fissandone i limiti e richiedendo che la determinazione non sia in misura fissa ma motivata in relazione al caso concreto.

  • Sezioni Unite, sent. n. 28910 del 2019

    Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito il principio secondo cui la durata delle pene accessorie deve essere determinata concretamente sulla base dei criteri dell'art.133 c.p. e non rapportata meccanicamente alla pena principale.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento allargato, se il giudice applica pene accessorie non previste dall'accordo ha l'obbligo di motivare specificamente la scelta; tale motivazione è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione.
  • Le pene accessorie per le quali la legge stabilisce limiti (minimo e/o massimo) devono essere commisurate dal giudice secondo i criteri generali di determinazione della pena (art.133 c.p.), non automaticamente rapportate alla durata della pena principale ex art.37 c.p.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale (es. Corte Cost. n.222/2018) incide sulla possibilità di applicare misure accessorie in misura fissa; il giudice deve tenerne conto e motivare la decisione alla luce dei principi costituzionali e delle Sezioni Unite.
  • L'annullamento della parte della sentenza relativa alle pene accessorie non invalida l'intero patteggiamento: la revoca è limitata alla statuizione accessoria e si rinvia al giudice di merito per nuova determinazione.
  • Anche dopo modifiche normative che limitino i rimedi (es. art.448 comma 2-bis c.p.p.), le statuizioni accessorie non concordate rimangono impugnabili in Cassazione per vizio di motivazione, perché riguardano profili estranei all'accordo sull'applicazione della pena.
  • Per l'imputato: se il giudice applica le pene accessorie in misura massima o senza motivazione, è opportuno impugnare per vizio di motivazione chiedendo la ricalibratura secondo art.133 c.p. Tenere presente che il resto del patteggiamento resta efficace.

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