Cassazione Penale, Sentenza n. 24902/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 6/10/2022 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta il 2/08/2022 per il reato associativo (art. 416-bis c.p.). Il difensore ha censurato la motivazione in relazione ai gravi indizi, contestando la valutazione delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia (contraddittorie sul soggetto che avrebbe 'battezzato' l'indagato), la mancata possibilità di sentire un teste (deceduto), la distanza temporale tra le dichiarazioni e la possibilità di contaminazione, l'assenza di riscontri su altri fatti concreti e personalizzanti (contatti con la consorteria, reati fine), nonché la violazione delle norme procedurali (artt. 274 e 275 c.p.p.) in ordine ai criteri di adozione della misura e all'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.; si deduce inoltre che l'eventuale ruolo del ricorrente sarebbe esaurito nel 2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale di Catanzaro per insufficienza del compendio indiziario in relazione all'art. 416-bis c.p.: le dichiarazioni dei collaboratori erano contraddittorie sul punto cruciale (chi ha officiato il battesimo), non sono emersi ulteriori elementi a dimostrazione della serietà ed effettività dell'impegno del ricorrente nel sodalizio e l'episodio del pestaggio è riferito in termini generici e senza elementi temporalmente o soggettivamente qualificanti. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (Modaffari e Mannino), la Corte ha affermato che il rito di affiliazione può avere valore probatorio solo se accompagnato da elementi che attestino un apporto concreto e stabile; nel caso di specie ciò mancava. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza originaria del GIP, ordinando l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altro.
Norme richiamate
Il reato di associazione di tipo mafioso richiede lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa e la 'messa a disposizione' con un apporto concreto, anche minimo; l'affiliazione rituale può essere indizio ma necessita di ulteriori elementi che ne dimostrino serietà ed effettività.
Norma richiamata in relazione ai criteri di valutazione probatoria; la decisione censura una motivazione insufficiente nella valutazione degli indizi e delle dichiarazioni dei collaboratori.
Richiamata per i criteri di scelta delle misure cautelari e per la presunzione di pericolosità (comma 3): la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente valutato le allegazioni difensive e l'operatività della presunzione in relazione alla documentazione difensiva.
Articolo utilizzato per giustificare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata quando la prosecuzione della detenzione sarebbe ingiustificata alla luce del principio di ragionevole durata del processo e della tutela della libertà personale.
art. 111 Cost.
Rilevato a sostegno del principio della ragionevole durata del processo, richiamato per motivare l'annullamento senza rinvio e l'immediata liberazione.
art. 13 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela della libertà personale: l'ulteriore sacrificio della libertà sarebbe ingiustificato in assenza di compendio indiziario sufficiente.
Sezioni Unite, sentenza n. 36958/2021 (Modaffari) e precedente n. 33748/2005 (Mannino)
Principi interpretativi secondo cui il rito di affiliazione assume rilevanza probatoria solo se, alla luce degli elementi di contesto e delle massime di esperienza, esso corrisponde a un patto vincolante e a una effettiva disponibilità dell'affiliato; l'affiliazione può non tradursi in apporto concreto se contraddetta da comportamenti o circostanze.
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire base indiziaria ma devono essere precise, concordanti e, se divergenti su profili essenziali (es. chi ha officiato un rito), la divergenza è un elemento rilevante che ne riduce l'affidabilità.
- Il rituale di affiliazione ("battesimo") non è di per sé sufficiente a provare la partecipazione stabile a un'associazione mafiosa: occorrono elementi aggiuntivi che dimostrino serietà, effettività e un apporto concreto e duraturo all'associazione.
- Fatti violenti o reati indicati come 'partecipazione' devono essere descritti con precisione (epoca, soggetti, ruoli) per poter essere valutati come indizi della partecipazione associativa; mere affermazioni generiche non sono idonee.
- Il giudice deve motivare in modo strutturato la ricostruzione tra fatti emersi e fatto tipico, applicando massime di esperienza e verificando la corrispondenza fra rito di affiliazione e comportamenti successivi del presunto affiliato.
- In caso di carenza probatoria significativa la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la misura cautelare quando la prosecuzione della detenzione risulti ingiustificata, nel rispetto dei principi costituzionali (art. 13 e 111 Cost.).
- Le difese che mettono in evidenza la distanza temporale, la possibile contaminazione tra dichiarazioni e l'assenza di contatti o reati concreti possono efficacemente rafforzare la contestazione della gravità indiziaria necessaria per la cautela.
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