Cassazione Penale, Sentenza n. 1298/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che aveva revocato, in parte, i benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione) concessi con sentenze irrevocabili del Tribunale di Lecce (30.11.2009 irrev. 12.09.2011 e 09.11.2011 irrev. 11.11.2014). Candido deduceva violazione dell'art. 172 c.p. e applicazione erronea della legge penale, sostenendo che, essendo trascorsi dieci anni dal passaggio in giudicato delle sentenze che avevano concesso la sospensione condizionale, la pena si sarebbe dovuta estinguere per prescrizione e quindi la revoca notificata il 13.10.2022 dalla Procura generale sarebbe intempestiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la revoca dei benefici perché il ricorrente aveva riportato, per fatti commessi tra il 5.2.2013 e marzo 2015, condanne a pena detentiva non sospesa (sentenza GUP 18.12.2018, parzialmente riformata, irrevocabile il 03.09.2022), condanne che ostano all'estinzione della pena ex art. 172 c.p. La Corte ha inoltre chiarito che il "dies a quo" per il computo della prescrizione, quando la revoca dipende da una successiva decisione che accerta la causa della revoca, decorre dalla data in cui tale decisione è divenuta definitiva (qui 03.09.2022) e non dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma esclude l'estinzione della pena per decorso del tempo quando il condannato, nel periodo necessario all'estinzione, abbia riportato una condanna per un delitto della stessa indole; l'accertamento di tale circostanza può impedire l'operatività dell'estinzione.
art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena e dei benefici concessi quando ricorra una delle cause previste (es. successiva condanna che comporti pena detentiva non sospesa nell'intervallo rilevante).
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, qui evocato dal ricorrente per denunciare presunta violazione di legge e erronea applicazione della normativa penale.
Sez. 1, n. 46691 del 2012
«il legislatore, con l' ad 172, comma settimo, ultima ipotesi, cod. pen. ha stabilito l'inapplicabilità della prescrizione ai condannati i quali, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, abbiano riportato una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, così intendendo escludere dal beneficio coloro i quali, con la reiterazione di una condotta analoga a quella che ha determinato la condanna precedente, hanno mostrato di non essersi ravveduti e di non meritare, quindi, l'operatività in loro favore del beneficio dell'estinzione della pena.»
Precisa che la reiterazione di reati della stessa indole nel periodo di estinzione impedisce l'applicazione dell'estinzione della pena; la condanna successiva deve riferirsi a reati commessi dopo l'inizio del periodo di prescrizione.
Sez. 1, n. 14939 del 13/03/2008
«ai fini dell'estinzione della pena ex art. 172, comma quinto cod. pen., qualora l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il 'dies a quo' da computare decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva.»
Stabilisce che, quando l'estinzione dipende dall'accertamento di una causa sopravvenuta, il termine di decorrenza inizia con la decisione definitiva che accerta tale causa.
Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020
«il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca.»
Conferma che il "dies a quo" per la prescrizione decorre dalla definitività della decisione che accerta la causa di revoca e non dalla mera adozione del provvedimento esecutivo di revoca.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere revocata se il condannato, entro il periodo di riferimento (es. quinquennio), commette delitti della stessa indole o comunque fatti che determinano condanna a pena detentiva non sospesa.
- Per il computo dei termini ai fini dell'estinzione della pena (prescrizione), il "dies a quo" decorre dalla data in cui la decisione che accerta la causa della revoca diventa definitiva, non dalla data di adozione o di notificazione del provvedimento di revoca.
- Una successiva condanna, anche se pronunciata con sentenza passata in giudicato anni dopo i fatti, può impedire l'estinzione per prescrizione delle pene precedenti quando i fatti successivi siano stati commessi nel periodo rilevante e rientrino nella stessa indole di reato.
- La tempestività della notifica del provvedimento di revoca non è determinante se la revoca è fondata su una sentenza successiva divenuta definitiva: ciò che conta è la data di definitività di quest'ultima sentenza.
- In ipotesi di revoca dei benefici concessi, il ricorso per cassazione che non supera il profilo di rilevanza giuridica e la correttezza della motivazione sul punto risultante dagli orientamenti consolidati è frequentemente dichiarato inammissibile e può comportare condanna alle spese e sanzioni per 'atti temerari' o colposi.
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