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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9470/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che confermava la condanna per riciclaggio di un'autovettura (Citroen DS). Con un unico motivo il difensore eccepiva violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che non sarebbero state compiute attività rilevanti sull'autovettura: mancava qualsiasi operazione di trasformazione o sostituzione materiale riconducibile ai parametri dell'art. 648-bis c.p., per cui la condotta non sarebbe riconducibile al reato di riciclaggio ma al più lieve reato di ricettazione o alla semplice ricezione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, ritenendo il motivo reiterativo di questioni di fatto già affrontate dalla corte di merito. La Corte ha richiamato e ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 648-bis c.p. comprende anche condotte di "sostituzione" della titolarità e di reimpiego del bene (per esempio la cessione a titolo oneroso e l'intestazione del bene a terzi) che ostacolano l'individuazione della provenienza illecita, anche in assenza di una modificazione materiale dell'oggetto. Pertanto la valutazione della Corte d'Appello — che aveva ritenuto che la vendita e il trasferimento della titolarità dell'autovettura sottratta integrassero il reato di riciclaggio — è stata confermata. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    La norma sul riciclaggio è interpretata in senso estensivo: integra il reato non solo la trasformazione materiale del bene, ma anche operazioni di "sostituzione" quali la cessione a terzi, il reimpiego per ottenere denaro e l'intestazione a diverso titolare, che ostacolano l'individuazione della provenienza illecita.

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione è distinta dalla fattispecie di riciclaggio: la ricettazione riguarda la mera ricezione del bene di provenienza illecita, mentre il riciclaggio richiede un "quid pluris" (es. sostituzione, reimpiego, trasferimento di titolarità).

  • art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.

    Sono i motivi di impugnazione invocati dal ricorrente (vizio di motivazione/violazione di legge). La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e reiterativo rispetto alle valutazioni di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare ammende o somme a favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza di riferimento

    Cass. Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024; Cass. Sez. 2, n. 57805 del 07/12/2018

    La giurisprudenza citata afferma che il riciclaggio può integrarsi anche senza modificazioni materiali del bene: rilevano le operazioni negoziali che diversamente attribuiscono il bene in termini di titolarità o di circolazione e, in particolare, la vendita che sostituisce il bene con denaro e modifica l'intestazione.

Massime di principio

  • La semplice assenza di alterazione materiale del bene non esclude la fattispecie del riciclaggio: la vendita o l'intestazione a terzi di un bene di origine illecita possono costituire condotte di "sostituzione" punibili ai sensi dell'art. 648-bis c.p.
  • Per distinguere riciclaggio da ricettazione occorre verificare la presenza di un "quid pluris" rispetto alla mera ricezione: trasferimento di titolarità, reimpiego in denaro, operazioni negoziali finalizzate a nascondere la provenienza costituiscono elementi tipici del riciclaggio.
  • Nelle indagini e nel processo la prova della modalità di trasferimento (atto di vendita, pagamento del prezzo, variazione di intestazione/visura) e della tempistica rispetto al reato presupposto è centrale per configurare il reato di riciclaggio.
  • La difesa centrata solo sull'assenza di manipolazione materiale del bene è debole: è più efficace dimostrare l'assenza di prova dell'origine illecita, della consapevolezza del trasferimento o della connessione temporale fra i fatti.
  • In sede di cassazione i motivi meramente reiterativi di questioni di fatto già valutate dalla Corte d'Appello sono spesso dichiarati inammissibili; il ricorso deve evidenziare vizi giuridici specifici o gravi carenze nella motivazione non affrontate dalla corte di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende: valutare il rapporto costo/beneficio prima di proporre ricorso infondato.

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