Cassazione Penale, Ordinanza n. 23590/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e reiteravano le critiche già mosse in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità e la pena, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Torino. Ha dedotto, con due motivi, l'erronea applicazione di legge quanto alla ritenuta configurazione della responsabilità penale e la carenza di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a un rinvio per relationem alle argomentazioni del primo giudice. La Corte di cassazione ha però rilevato che il primo motivo si limitava a riprodurre le medesime censure già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di secondo grado, mentre il secondo era del tutto generico e aspecifico.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale, limitandosi a rilevare che la responsabilità per tale reato era stata già motivatamente affermata nei gradi di merito.
Richiamato per affermare che l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.
Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. per sostenere che la mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario un confronto puntuale e critico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello non soddisfa il requisito della specificità.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a lamentare in modo generico carenze o illogicità motivazionali senza indicare le precise ragioni di diritto e gli elementi di fatto che contrasterebbero con la decisione impugnata.
- La funzione tipica dell'impugnazione è quella di critica argomentata del provvedimento: il ricorso che non assolve a tale funzione è inidoneo e deve essere dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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