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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23590/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e reiteravano le critiche già mosse in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità e la pena, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Torino. Ha dedotto, con due motivi, l'erronea applicazione di legge quanto alla ritenuta configurazione della responsabilità penale e la carenza di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a un rinvio per relationem alle argomentazioni del primo giudice. La Corte di cassazione ha però rilevato che il primo motivo si limitava a riprodurre le medesime censure già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di secondo grado, mentre il secondo era del tutto generico e aspecifico.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale, limitandosi a rilevare che la responsabilità per tale reato era stata già motivatamente affermata nei gradi di merito.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per affermare che l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. per sostenere che la mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario un confronto puntuale e critico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello non soddisfa il requisito della specificità.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a lamentare in modo generico carenze o illogicità motivazionali senza indicare le precise ragioni di diritto e gli elementi di fatto che contrasterebbero con la decisione impugnata.
  • La funzione tipica dell'impugnazione è quella di critica argomentata del provvedimento: il ricorso che non assolve a tale funzione è inidoneo e deve essere dichiarato inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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