Cassazione Penale, Sentenza n. 41597/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Latina che, ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen., aveva restituito gli atti al PM sostenendo che "il fatto appare comunque in astratto riconducibile ad altre fattispecie". Il PM ha censurato l'ordinanza come abnorme perché il giudice non ha accertato la diversità del fatto originario né si è pronunciato sul reato contestato, ma si è limitato a prospettare, in via generica, una possibile sussumibilità in altre fattispecie e ad evocare l'abrogazione dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 senza decidere compiutamente, determinando così una indebita regressione e la stasi del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha qualificato il provvedimento del Tribunale come abnorme sul profilo funzionale: la restituzione degli atti non era motivata dalla effettiva divergenza del fatto contestato (come prescrive l'art. 521, comma 2, cod.proc.pen.), ma si fondava su una formulazione generica e su accertamenti incidentali sull'abrogazione normativa senza esito decisionale sul capo di imputazione originario. Tale comportamento ha determinato la stasi del procedimento e un'ingestita regressione del processo (vincolando il PM e creando rischi di violazione del divieto di secondo giudizio). La Corte ha quindi annullato l'ordinanza e trasmesso gli atti al Tribunale di Latina per il prosieguo.
Norme richiamate
Prevede la trasmissione o restituzione degli atti al PM quando emerga la diversità del fatto rispetto a quello originariamente contestato; la Corte ha richiamato che la restituzione può essere disposta solo se accertata la divergenza del fatto e non per mere ipotesi generiche.
art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 (menzionato come abrogato dalla legge di Bilancio 2023)
La Corte segnala che questioni di abolitio criminis o abrogazione normativa non possono essere decise in modo meramente incidentale con ordinanza che regredisce il procedimento; tali profili richiedono un accertamento decisionale appropriato (eventualmente con sentenza) e non giustificano, di per sé, la restituzione degli atti senza decisione sul capo originario.
Sezioni Unite, sent. n. 37502/2022 (Scarlini)
Ha affermato l'abnormità dell'ordinanza che impone al PM di procedere 'contra legem' e determina regressione o stasi del procedimento; richiamata per consolidare il principio che il giudice non può forzare il PM a compiere atti incompatibili col modello legale.
Sez. 3, sent. n. 31835/2018
Ha stabilito che è abnorme l'ordinanza che trasmette gli atti al PM ai sensi dell'art. 521, comma 2, senza pronunciarsi sul fatto originariamente contestato, determinando la regressione del procedimento e la stasi processuale.
Altri precedenti richiamati (Sez. U. n. 17/98; Sez. U. n. 26/00; Sez. U. n. 25957/2009; Sez. 4 n. 17213/2017; Sez. 2 n. 15991/2016; Sez. 6 n. 32600/2015)
Giurisprudenza consolidata sui concetti di 'abnormità' dell'atto giudiziale (profilo strutturale e funzionale): l'atto è impugnabile quando esorbita dal potere attribuito o determina stasi/regressione del processo oltre ragionevoli limiti.
Massime di principio
- La restituzione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. è legittima solo quando sia accertata la diversità del fatto rispetto a quello originariamente contestato e non può fondarsi su mere ipotesi astratte di diversa qualificazione giuridica.
- Il giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento non può, con ordinanza incidentale, decidere implicitamente un'abrogazione o un'abolitio criminis del reato contestato: tali accertamenti implicano un necessario e motivato esito decisorio e non giustificano la regressione dell'intero procedimento.
- Un provvedimento che, pur formalmente previsto, determini una stasi del processo o obblighi il PM a compiere atti 'contra legem' è riconoscibile come abnorme e cassabile; ciò vale quando il giudice non si pronuncia sul capo originario e limita la sua attività a prospettazioni generiche.
- In casi analoghi il rimedio praticabile è il ricorso per cassazione per abnormità: la Corte di legittimità può annullare senza rinvio se la regressione e la stasi del procedimento sono manifeste.
- Per evitare il vizio di abnormità il giudice deve, se emergono nuovi fatti, limitarsi a disporre la trasmissione degli atti relativi ai soli fatti nuovi (art. 521, comma 2) e pronunciarsi sul fatto originario; non può vincolare il PM proponendo alternative generiche che comprimono i diritti dell'accusa e della difesa.
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