Cassazione Penale, Sentenza n. 13942/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) pronunciata dal Tribunale di Udine e confermata in appello. Le doglianze principali riguardano: la presunta mancanza di motivazione e violazione di legge sulla configurazione della contraffazione dei prodotti sequestrati e sulla tutela dei marchi notori; la sussistenza del dolo; la responsabilità personale di Christian per merci sequestrate nel punto vendita intestato al padre Giuseppe; la determinazione del tempus commissi delicti; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; e l'illegittimità della pena irrogata a Giuseppe. Muscarelli ha inoltre contestato il mancato riconoscimento dell'eventuale riqualificazione del fatto in incauto acquisto e la valutazione delle prove a discarico (documentazione commerciale, fonti orali, precedenti acquisti leciti).
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché tutti i reati ascritti risultano estinti per prescrizione. La Corte ha rilevato che, anche assumendo quale dies a quo le date indicate nella rubrica imputativa o le fatture documentali (2013 per alcuni acquisti; gennaio 2014 per altri accertamenti), il termine prescrizionale per la ricettazione (tenuto conto dell'aumento previsto dagli artt. 157 e 161 c.p.) era già decorso. Perciò, ex art. 129 c.p.p., non risultando cause evidenti di proscioglimento nel merito, la pronuncia di estinzione ha comportato l'annullamento senza rinvio e l'assorbimento degli ulteriori vizi di motivazione dedotti dai ricorrenti.
Norme richiamate
Norma relativa al reato di ricettazione: la sentenza concerne la configurazione del reato in relazione alla contraffazione e alla provenienza delle merci.
Disposizione sul termine di prescrizione; la Corte ha richiamato l'individuazione del termine prescrizionale complessivo.
Prevede l'aumento del termine di prescrizione in determinate ipotesi (applicato qui per determinare la durata complessiva della prescrizione per la ricettazione).
Stabilisce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione o altra causa di non punibilità; qui utilizzato per dichiarare l'estinzione e annullare senza rinvio la sentenza di condanna.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019 (Qiu)
Richiamata in relazione al principio secondo cui il giudice, in via incidentale, deve accertare l'esistenza e la validità dei titoli di privativa (marchi, modelli) per valutare la sussistenza del reato presupposto dalla ricettazione.
Massime di principio
- Se intervenuta la prescrizione dei reati contestati, la Cassazione può annullare la sentenza di condanna senza rinvio; in tal caso non procede all'esame nel merito delle altre censure.
- Per il reato di ricettazione il calcolo del termine prescrizionale deve essere effettuato con attenzione: la Corte ha ricordato l'applicazione dell'aumento previsto dagli artt. 157 e 161 c.p., con conseguente allungamento del termine.
- Quando la data di commissione è incerta, il giudice non può arbitrariamente fissarla in un momento anteriore senza adeguata motivazione logica e probatoria; le risultanze documentali (fatture, registrazioni) hanno valore decisivo per il dies a quo.
- La semplice titolarità di quote o cariche sociali non è di per sé prova sufficiente di un contributo causale all'illecito; occorre motivazione che colleghi concretamente l'attività dell'imputato al fatto.
- Nelle ipotesi di reati connessi a contraffazione, il giudice deve valutare anche la sussistenza e validità dei titoli di privativa; la consulenza tecnica è utile ma non sostituisce l'accertamento sulla validità registrativa dei marchi o modelli.
- La difesa che prospetta la riqualificazione in incauto acquisto deve fornire elementi probatori (documenti di acquisto, precedente giurisprudenza favorevole, canali commerciali legittimi) per mettere in dubbio l'elemento soggettivo del reato.
- Se la prescrizione è accertata, le censure relative a motivazione e valutazione delle prove restano assorbite e non saranno esaminate dalla Corte.
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