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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13942/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) pronunciata dal Tribunale di Udine e confermata in appello. Le doglianze principali riguardano: la presunta mancanza di motivazione e violazione di legge sulla configurazione della contraffazione dei prodotti sequestrati e sulla tutela dei marchi notori; la sussistenza del dolo; la responsabilità personale di Christian per merci sequestrate nel punto vendita intestato al padre Giuseppe; la determinazione del tempus commissi delicti; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; e l'illegittimità della pena irrogata a Giuseppe. Muscarelli ha inoltre contestato il mancato riconoscimento dell'eventuale riqualificazione del fatto in incauto acquisto e la valutazione delle prove a discarico (documentazione commerciale, fonti orali, precedenti acquisti leciti).

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché tutti i reati ascritti risultano estinti per prescrizione. La Corte ha rilevato che, anche assumendo quale dies a quo le date indicate nella rubrica imputativa o le fatture documentali (2013 per alcuni acquisti; gennaio 2014 per altri accertamenti), il termine prescrizionale per la ricettazione (tenuto conto dell'aumento previsto dagli artt. 157 e 161 c.p.) era già decorso. Perciò, ex art. 129 c.p.p., non risultando cause evidenti di proscioglimento nel merito, la pronuncia di estinzione ha comportato l'annullamento senza rinvio e l'assorbimento degli ulteriori vizi di motivazione dedotti dai ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma relativa al reato di ricettazione: la sentenza concerne la configurazione del reato in relazione alla contraffazione e alla provenienza delle merci.

  • art. 157 cod. pen.

    Disposizione sul termine di prescrizione; la Corte ha richiamato l'individuazione del termine prescrizionale complessivo.

  • art. 161 cod. pen.

    Prevede l'aumento del termine di prescrizione in determinate ipotesi (applicato qui per determinare la durata complessiva della prescrizione per la ricettazione).

  • art. 129 c.p.p.

    Stabilisce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione o altra causa di non punibilità; qui utilizzato per dichiarare l'estinzione e annullare senza rinvio la sentenza di condanna.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019 (Qiu)

    Richiamata in relazione al principio secondo cui il giudice, in via incidentale, deve accertare l'esistenza e la validità dei titoli di privativa (marchi, modelli) per valutare la sussistenza del reato presupposto dalla ricettazione.

Massime di principio

  • Se intervenuta la prescrizione dei reati contestati, la Cassazione può annullare la sentenza di condanna senza rinvio; in tal caso non procede all'esame nel merito delle altre censure.
  • Per il reato di ricettazione il calcolo del termine prescrizionale deve essere effettuato con attenzione: la Corte ha ricordato l'applicazione dell'aumento previsto dagli artt. 157 e 161 c.p., con conseguente allungamento del termine.
  • Quando la data di commissione è incerta, il giudice non può arbitrariamente fissarla in un momento anteriore senza adeguata motivazione logica e probatoria; le risultanze documentali (fatture, registrazioni) hanno valore decisivo per il dies a quo.
  • La semplice titolarità di quote o cariche sociali non è di per sé prova sufficiente di un contributo causale all'illecito; occorre motivazione che colleghi concretamente l'attività dell'imputato al fatto.
  • Nelle ipotesi di reati connessi a contraffazione, il giudice deve valutare anche la sussistenza e validità dei titoli di privativa; la consulenza tecnica è utile ma non sostituisce l'accertamento sulla validità registrativa dei marchi o modelli.
  • La difesa che prospetta la riqualificazione in incauto acquisto deve fornire elementi probatori (documenti di acquisto, precedente giurisprudenza favorevole, canali commerciali legittimi) per mettere in dubbio l'elemento soggettivo del reato.
  • Se la prescrizione è accertata, le censure relative a motivazione e valutazione delle prove restano assorbite e non saranno esaminate dalla Corte.

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