Cassazione Civile, Ordinanza n. 09935/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
Una società titolare di una pretesa restitutoria verso una banca, cedutale dalla correntista originaria, aveva agito per ottenere la ripetizione delle somme addebitate su un conto corrente a titolo di interessi anatocistici, ultralegali e asseritamente usurari, nonché di commissioni e altre voci ritenute non dovute. Il tribunale aveva respinto la domanda per difetto di legittimazione attiva della cessionaria a far valere la nullità delle pattuizioni del rapporto bancario. La corte d'appello aveva invece riconosciuto la legittimazione della cessionaria, ritenendo provata per presunzioni l'inesistenza del contratto scritto di conto corrente perché la banca non lo aveva prodotto, escludendo la debenza di interessi oltre il tasso legale e l'applicabilità dell'art. 117 TUB, valorizzando inoltre la presenza di una apertura di credito ai fini della prescrizione. La banca ricorrente ha proposto quattro motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova; violazione delle regole sulle presunzioni e sui limiti probatori; violazione dell'art. 117 TUB per mancata applicazione del tasso sostitutivo; violazione dell'art. 2946 c.c. per la disciplina della prescrizione e per la pretesa contraddizione tra inesistenza del contratto di conto corrente e presenza di una linea di credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto inammissibile il primo perché non colpiva la ratio decidendi, essendo la decisione d'appello fondata non su un'inversione dell'onere della prova ma su una prova presuntiva dell'inesistenza del contratto scritto desunta dalla mancata produzione del documento da parte della banca. Ha rigettato il secondo motivo perché i limiti alle prove richiamati dalla ricorrente attengono alla prova dell'esistenza e del contenuto del contratto, non alla prova della sua inesistenza, che può essere dimostrata anche per presunzioni. Ha respinto il terzo motivo affermando la non retroattività dell'art. 117, comma 7, TUB e quindi la sua inapplicabilità ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della norma. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la ricorrente confondeva il contratto di conto corrente con il distinto contratto di apertura di credito, senza dimostrare alcuna reale contraddizione nella motivazione della corte territoriale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della banca alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'onere della prova non è stato ritenuto invertito: la corte d'appello ha valorizzato una prova presuntiva dell'inesistenza del contratto scritto desunta dalla mancata produzione del documento da parte della banca.
I limiti alle presunzioni richiamati dalla ricorrente riguardano la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto, non la prova della sua inesistenza, che può essere desunta anche per presunzioni.
Il tasso sostitutivo previsto dalla norma non ha efficacia retroattiva e non si applica ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore.
La doglianza sulla prescrizione è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una confusione tra contratto di conto corrente e contratto di apertura di credito, considerati rapporti distinti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La mancata produzione in giudizio del contratto da parte del soggetto che lo detiene può costituire elemento presuntivo idoneo a fondare l'accertamento dell'inesistenza della scrittura contrattuale.
- La prova dell'inesistenza di un contratto o di una pattuizione può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, senza che operino i medesimi limiti probatori previsti per la dimostrazione dell'esistenza e del contenuto del contratto.
- Il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB non si applica retroattivamente ai rapporti contrattuali conclusi prima della sua entrata in vigore.
- Ai fini della prescrizione delle azioni di ripetizione nell'ambito dei rapporti bancari occorre distinguere con precisione il contratto di conto corrente dal distinto contratto di apertura di credito; la confusione tra i due rapporti rende la censura inammissibile.
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