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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35828/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli pronunciata a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., con la quale la pena era stata rideterminata in anni due di reclusione con sospensione condizionale. Nel giudizio di merito l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quello relativo al trattamento sanzionatorio. Con l'unico motivo residuo ha censurato la qualificazione giuridica del fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 497-bis c.p., sostenendo che dovesse essere applicato il primo comma del medesimo articolo. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale doglianza fosse comunque non proponibile in sede di legittimità, trattandosi di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. e di censura non attinente a formazione del consenso, consenso del pubblico ministero o difformità della pronuncia rispetto al concordato, né a illegalità della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, in tema di concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice, mentre sono inammissibili le censure su motivi rinunciati e quelle sulla determinazione della pena che non integrino illegalità della sanzione. Ha quindi applicato la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ai sensi di tale norma è impugnabile in cassazione solo per vizi specifici connessi al concordato o per contenuto difforme della pronuncia, non per doglianze su motivi rinunciati o su censure non trasfuse in illegalità della pena.

  • art. 497-bis, secondo comma, c.p.

    norma incriminatrice contestata nella qualificazione giuridica oggetto della doglianza del ricorrente.

  • art. 497-bis, primo comma, c.p.

    disposizione evocata dal ricorrente come corretta qualificazione giuridica del fatto in luogo del secondo comma.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato nella massima riportata come parametro la cui mancata valutazione non è deducibile in cassazione contro la sentenza di concordato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • In tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se deduce vizi della formazione del consenso dell'imputato, dell'assenso del pubblico ministero o un contenuto della sentenza difforme rispetto all'accordo raggiunto.
  • Sono inammissibili le doglianze che investono motivi di gravame previamente rinunciati nel concordato.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla determinazione della pena non è deducibile in cassazione contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità di procedura quando la causa di inammissibilità emerge direttamente dagli atti.
  • Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente va normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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