Cassazione Penale, Ordinanza n. 35927/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo non consentito perché incompatibile con il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva definito il giudizio con accordo di concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. per il reato di furto in abitazione. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione in punto di responsabilità, chiedendo sostanzialmente il riesame della sua colpevolezza. La Corte di cassazione ha rilevato che, in presenza della scelta deflattiva del concordato in appello, tale censura non è proponibile, perché le questioni sulle quali l'interessato ha rinunciato nell'ambito dell'accordo precludono anche il ricorso per cassazione, analogamente a quanto accade con la rinuncia all'impugnazione.
Norme richiamate
Il concordato in appello comporta un potere dispositivo della parte che non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi anche sul successivo giudizio di legittimità rispetto alle questioni oggetto di rinuncia nell'accordo.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando il ricorso è precluso dalla modalità definitoria prescelta.
Massime di principio
- Quando l'appello è definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., il ricorrente non può proporre in cassazione censure che attengano a profili sui quali ha rinunciato nell'ambito dell'accordo.
- La preclusione derivante dal concordato in appello opera in modo ampio e si estende al giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.
- Il vizio di motivazione sulla responsabilità non è deducibile in cassazione se la questione di merito è stata oggetto di rinuncia funzionale all'accordo sulla pena.
- In presenza di ricorso inammissibile per effetto di una preclusione processuale derivante dal concordato, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura e applicare le conseguenze economiche previste.
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