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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35944/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli aveva confermato la condanna di un imputato ritenuto responsabile del reato di contraffazione di marchi in relazione alla detenzione di numerosi beni di abbigliamento recanti marchi falsi. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, con atto autenticato dal difensore, deducendo l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata anche quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, rilevando che il ricorso era stato proposto dalla parte personalmente e quindi era inammissibile, poiché l'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017, impone che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; irrilevante l'autenticazione della firma e la sottoscrizione per accettazione del mandato o della delega al deposito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore cassazionista, ribadendo che l'autenticazione del difensore non sana il difetto di legittimazione alla sottoscrizione dell'atto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 473 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata solo per descrivere il reato per cui vi era stata condanna in appello, relativo alla detenzione di beni di abbigliamento con marchi contraffatti.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; sono irrilevanti l'autenticazione della firma e la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha rafforzato il requisito di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per fondare la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'atto da parte dell'imputato comporta inammissibilità.
  • L'autenticazione della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore non equivale alla sottoscrizione richiesta dall'art. 613 c.p.p. e non sana il vizio di inammissibilità.
  • La sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo o della delega al deposito non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio né sostituisce il requisito legale della firma del difensore cassazionista.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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