Cassazione Penale, Ordinanza n. 35941/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proviene dal giudice dell'udienza preliminare ed ha applicato, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, una pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per una pluralità di reati: furti pluriaggravati in concorso, porto senza giustificato motivo in luogo pubblico di arma impropria e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, con recidiva specifica e reiterata, sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato ha denunciato vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando che il giudice avrebbe omesso un'adeguata giustificazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto però che il ricorso investisse profili non deducibili contro una sentenza di patteggiamento, perché estranei ai motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e fondati per di più su censure generiche e non correlate al fatto concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla motivazione in ordine a tale profilo è stata ritenuta fuori dal perimetro dei motivi esperibili avverso il patteggiamento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito il giudice ha applicato la pena concordata e la pena sostitutiva
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
indicato come norma invocata dal ricorrente per il vizio di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
indicato come norma invocata dal ricorrente per il vizio di motivazione
la Corte ribadisce che il mancato proscioglimento ex art. 129 non è censurabile con il ricorso contro il patteggiamento, nei limiti dei motivi ammessi
prevede che contro la sentenza di patteggiamento siano proponibili solo motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost. 13/6/2000 n. 186
richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali categorie è inammissibile.
- La doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, salvo che si collochi entro uno dei motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se la proposizione del ricorso è connotata da colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le censure contro la sentenza di patteggiamento devono essere specifiche e ancorate al fatto concreto; formule generiche o di stile non sono idonee a superare il filtro di ammissibilità.
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