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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35942/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. rispetto a una sentenza irrevocabile della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta. La Corte d'appello di Bologna aveva rigettato l'istanza. Nel ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente dal ricorrente, si deduceva in sostanza la violazione del diritto di difesa: egli sosteneva di non aver mai ricevuto copia del fascicolo del processo di cognizione, di aver più volte richiesto senza esito la documentazione dal luogo di detenzione e anche alla Corte d'appello nel procedimento di rescissione, di aver invano chiesto la nomina di un difensore d'ufficio in sostituzione del difensore indicato e di non essere riuscito a interloquire con i difensori d'ufficio nominati nel giudizio di merito, rimasti inerti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotta dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Norma posta a fondamento dell'istanza di rescissione del giudicato proposta dal ricorrente.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato per affermare che la disciplina dell'impugnazione nel giudizio di legittimità è stata modificata dalla legge n. 103/2017.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la parte non può proporlo personalmente.

  • art. 607 c.p.p.

    Richiamato per ribadire che la titolarità del diritto di ricorrere per cassazione spetta all'imputato.

  • art. 102 c.p.p.

    Richiamato per evidenziare la possibilità di nomina del sostituto processuale del difensore non abilitato.

  • art. 6, par. 3, lett. c) CEDU

    Richiamato per affermare che il diritto di difesa personale o tramite difensore non esclude la disciplina nazionale che impone, in cassazione, la rappresentanza tecnica qualificata.

  • art. 74 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamati per evidenziare che il sistema consente il patrocinio a spese dello Stato, rendendo non irragionevole l'onere della difesa tecnica cassazionistica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando vi sia colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è un atto che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: la parte conserva la titolarità del diritto di impugnazione, ma non può esercitarlo personalmente.
  • La disciplina dell'art. 613 c.p.p. attiene alle forme di esercizio del diritto di ricorso e non comprime in modo sostanziale il diritto di difesa, poiché il legislatore può prevedere una difesa tecnica qualificata nelle fasi di legittimità.
  • La previsione dell'assistenza tecnica cassazionistica è compatibile con l'art. 6 CEDU, in quanto gli Stati conservano margine di apprezzamento nel modulare le modalità di esercizio del diritto di difesa nelle diverse fasi processuali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e risulti la colpa nella sua proposizione, la Corte deve applicare l'art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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