Cassazione Penale, Ordinanza n. 35848/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva rigettato l'appello contro il diniego di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Nel ricorso si deducevano, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione degli artt. 309 e 310 c.p.p. e il vizio di motivazione. La Corte, però, ha rilevato che gli avvisi di deposito erano stati notificati all'indagato il 7 luglio 2025 e al difensore il 5 luglio 2025, sicché il termine di 10 giorni per ricorrere ex art. 311 c.p.p. scadeva il 17 luglio 2025; il ricorso, inviato via PEC, è pervenuto al Tribunale del riesame il 23 luglio 2025, dunque tardivamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in via de plano, rilevando la tardività dell'impugnazione rispetto al termine di dieci giorni previsto per il ricorso cautelare. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla sanzione pecuniaria per l'inammissibilità non priva di colpa.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
vengono richiamati i motivi di ricorso dedotti: violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 309 c.p.p.
richiamato come norma asseritamente violata nel procedimento cautelare.
art. 310 c.p.p.
richiamato come norma asseritamente violata nel procedimento cautelare.
art. 311 c.p.p.
stabilisce il termine di dieci giorni per proporre ricorso nel procedimento cautelare; la Corte lo applica per ravvisare la tardività.
art. 610 comma 5-bis c.p.p.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la legittimità della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non priva di colpa.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento; la presentazione oltre tale termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità per tardività può essere dichiarata de plano quando il dato temporale emerge con immediatezza dagli atti.
- La trasmissione del ricorso tramite PEC non vale a elidere la tardività se l'atto perviene all'ufficio giudiziario oltre il termine previsto dalla legge.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è ordinariamente condannato alle spese processuali e al versamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
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