Cassazione Penale, Ordinanza n. 35833/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Firenze aveva accolto la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato per un fatto qualificato come furto in abitazione aggravato. L'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti e sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come ricettazione. La Corte ha però rilevato che la doglianza, in realtà, non investiva un errore manifesto di qualificazione giuridica, ma la prova della concreta sussistenza della fattispecie consumata, e quindi risultava proposta fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la censura sulla qualificazione giuridica non fosse ammissibile nel caso concreto perché non ricorreva un errore manifesto, ossia una qualificazione palesemente eccentrica e priva di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione. Conseguentemente, ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come base della qualificazione del fatto oggetto di applicazione della pena
aggravanti richiamate nella contestazione originaria
il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo nei casi di errore manifesto
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di applicazione della pena, la deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
- Se la censura, sotto l'apparente veste della qualificazione giuridica, mira in realtà a contestare la prova della sussistenza del fatto o la ricostruzione del contenuto dell'imputazione, essa è inammissibile nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non integra errore manifesto la qualificazione del fatto che sia coerente con il capo di imputazione e sorretta da motivazione non eccentrica rispetto ai suoi contenuti.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura quando ne ricorrano i presupposti di legge, con conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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