Cassazione Civile, Ordinanza n. 06699/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
La controversia
La controversia nasce dall'affidamento dell'appalto per la costruzione di un parcheggio pluripiano, con versamento all'appaltatore di un anticipo contrattuale garantito da polizza fideiussoria. Dopo l'accoglimento in sede amministrativa del ricorso della seconda classificata e l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione e del contratto, la stazione appaltante chiede la restituzione dell'anticipo e escute la garanzia prestata dalla compagnia assicuratrice nell'interesse dell'appaltatore. In primo grado la compagnia viene condannata, con condanna dei controgaranti a tenerla indenne. La Corte d'appello riforma, rigetta la domanda principale e quella di manleva, ritenendo che la garanzia fosse circoscritta agli obblighi di cui agli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 554/1999 e che, non essendovi stato un inadempimento dell'appaltatore ma una risoluzione in autotutela senza esecuzione del contratto, non vi fosse titolo per escutere la polizza; aggiunge che, comunque, l'escussione sarebbe stata abusiva. La ricorrente denuncia violazione degli artt. 1936 ss., 1322 e 1362 c.c. e delle norme speciali sugli appalti pubblici, sostenendo che la Corte territoriale abbia ignorato il testo della fideiussione, in particolare la clausola che prevedeva l'escussione nel caso di mancato inizio dei lavori e la richiesta entro sei mesi dal provvedimento formale di risoluzione anticipata, e che la mancata restituzione dell'anticipazione costituisse comunque inadempimento garantito; in subordine contesta anche la qualificazione dell'escussione come abusiva.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, perché la Corte d'appello ha interpretato la polizza fideiussoria senza partire dal suo testo e senza verificare la comune intenzione delle parti alla luce del dato letterale, limitandosi a ricondurre la garanzia alla disciplina legale degli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 554/1999. Secondo la Cassazione, il perimetro degli obblighi garantiti va anzitutto desunto dalla clausola contrattuale e le parti possono ampliare la copertura rispetto allo schema legale; pertanto la decisione va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia per nuovo esame, anche eventualmente confermativo, ma conforme ai criteri ermeneutici corretti. Il ricorso incidentale della compagnia assicuratrice è dichiarato inammissibile perché proposto contro un capo di appello poi assorbito; la domanda di rivalsa verso i controgaranti dovrà essere riproposta in sede di rinvio.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme sulla fideiussione; la disciplina della garanzia va letta prima di tutto alla luce del testo contrattuale della polizza.
Le parti possono determinare autonomamente il contenuto della garanzia, anche ampliandolo rispetto allo schema legale.
Il contratto deve essere interpretato ricercando la comune intenzione dei contraenti, partendo dal senso letterale delle parole usate.
art. 101 d.P.R. n. 554/1999
Norma richiamata dalla Corte d'appello per delimitare la garanzia; la Cassazione afferma che non può sostituire l'esame del concreto testo della polizza.
art. 102 d.P.R. n. 554/1999
Prevede la fideiussione a garanzia della restituzione dell'anticipazione; la sua esistenza non esclude che le parti possano prevedere una copertura più ampia.
art. 113 d.lgs. n. 163/2006
Richiamato nel ricorso come norma speciale sugli appalti e sulle garanzie dell'appaltatore.
art. 103, comma 1, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato nel ricorso come disciplina delle garanzie negli appalti pubblici.
art. 35, comma 18, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato nel ricorso in relazione all'anticipazione contrattuale e alla relativa garanzia di restituzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione camerale e il deposito delle memorie.
Massime di principio
- In tema di interpretazione della fideiussione, il giudice di merito deve partire dal testo della garanzia concreta stipulata tra le parti, che costituisce la fonte primaria degli obblighi del garante, senza sostituirvi automaticamente la disciplina legale di settore.
- La qualificazione della garanzia come collegata a uno schema normativo non impedisce di verificare se le parti abbiano pattuito una copertura più ampia o diversa rispetto a quella prevista dalla legge; il contenuto effettivo della polizza va ricostruito secondo i criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c.
- La violazione delle regole di ermeneutica contrattuale è censurabile in cassazione quando il giudice di merito ometta di considerare il dato letterale decisivo o interpreti il contratto in modo avulso dalle pattuizioni, non già per il solo fatto di avere preferito una lettura tra più possibili.
- L'eventuale abuso nell'escussione di una garanzia non può essere affermato in astratto, ma richiede un accertamento concreto della funzione della clausola e della corrispondenza della richiesta al contenuto effettivamente pattuito.
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