Cassazione Civile, Ordinanza n. 18374/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel giudizio di merito l'amministrazione regionale aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla società concessionaria per il pagamento della revisione annuale del corrispettivo relativa agli anni 2017, 2018 e 2019; aveva inoltre formulato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della società alla restituzione di una somma, sostenendo l'estinzione del credito della controparte per compensazione con un maggior credito asseritamente maturato a titolo di penali contrattuali per l'impiego di navi difformi dalle caratteristiche previste dal contratto e dalla lex specialis. La società concessionaria ha chiesto regolamento di giurisdizione deducendo che sia la domanda sulle penali sia quella sulla revisione prezzo rientrassero nella giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. per le controversie in materia di concessioni di pubblici servizi e per la vigilanza e il controllo sui trasporti, nonché la giurisprudenza che qualifica l'applicazione di penali come espressione di poteri autoritativi di vigilanza. La società ha inoltre sostenuto che il meccanismo di revisione del prezzo fosse collegato a poteri della P.A. e quindi attratto alla giurisdizione esclusiva amministrativa. L'amministrazione e il P.M. hanno invece sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo anche sulla domanda principale e su quella riconvenzionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato infondato il ricorso per regolamento di giurisdizione e ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sull'intera controversia, sia sulla domanda riconvenzionale relativa alle penali sia sulla domanda principale relativa alla revisione del corrispettivo. Ha ritenuto che l'applicazione delle penali previste per l'inadempimento del concessionario configuri una questione inerente all'esecuzione del rapporto concessorio, di natura paritaria e patrimoniale, e non un esercizio di poteri autoritativi di vigilanza e controllo; inoltre ha giudicato che la clausola contrattuale sulla revisione annuale del prezzo contenesse un criterio chiaro e univoco di determinazione del dovuto, senza residui margini discrezionali della P.A., con conseguente diritto soggettivo azionabile davanti al giudice ordinario. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi; controversie relative alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore; controversie afferenti ai trasporti
La giurisdizione esclusiva amministrativa non ricomprende le pretese patrimoniali che attengono all'adempimento/inadempimento del rapporto concessorio e alle conseguenze risarcitorie o indennitarie, poiché tali questioni si collocano su un piano paritario; la vigilanza e il controllo rilevano solo quando si tratti di atti generali o autoritativi, non di pretese nascenti dal contratto.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a.
controversie relative alla clausola di revisione del prezzo
La giurisdizione esclusiva amministrativa sussiste solo se la clausola lascia alla P.A. un potere valutativo discrezionale sulla revisione; se invece la clausola predetermina in modo chiaro e univoco il criterio di quantificazione, la pretesa è di adempimento contrattuale e appartiene al giudice ordinario.
Il regolamento di giurisdizione è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.
Massime di principio
- Nelle concessioni di pubblico servizio, le controversie sulla fase esecutiva del rapporto, incluse quelle sull'adempimento o inadempimento e sulle conseguenze patrimoniali, appartengono al giudice ordinario quando non si controverta dell'esercizio di poteri autoritativi della P.A.
- L'applicazione di una penale contrattuale al concessionario, quando è fondata sull'inadempimento e non su un autonomo potere autoritativo tipizzato dalla legge, costituisce espressione di un rapporto obbligatorio paritario e non di vigilanza amministrativa, con conseguente giurisdizione ordinaria.
- La clausola di revisione del prezzo in un contratto pubblico va scrutinata in base al suo contenuto: se stabilisce un meccanismo automatico o comunque vincolato di quantificazione, la posizione del privato è di diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario; solo la presenza di un residuo potere discrezionale della P.A. radica la giurisdizione amministrativa esclusiva.
- Nel regolamento di giurisdizione la Corte può definire la giurisdizione sull'intera controversia, non solo sulla domanda formalmente investita dall'istanza, per assicurare una decisione unitaria sul riparto di giurisdizione.
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