Sentenza del 05/08/2016 n. 16498 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva esaminato gli avvisi di rettifica IVA e di accertamento IRPEF relativi all'anno 1996, fondati sui parametri fiscali previsti dai D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997. I ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, vizi di motivazione, violazione delle norme sull'acquisizione dei dati bancari, violazione delle norme processuali e omesso esame di errori materiali nell'accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ha proposto ricorso incidentale subordinato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per improcedibilità, rilevando che la copia della sentenza impugnata depositata dai contribuenti era una copia rilasciata "uso studio" e non una copia autentica munita del visto di conformità, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che tutti i motivi sarebbero stati comunque inammissibili perché, essendo applicabile l'art. 366-bis c.p.c., mancavano il momento di sintesi per i motivi relativi alla motivazione e gli specifici quesiti di diritto per quelli relativi alla violazione di legge. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è rimasto assorbito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
richiede, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata
Il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata non può essere sanato dalla conoscenza della sentenza desumibile da altri atti o dalla copia eventualmente depositata dalla controparte.
imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione del momento di sintesi e dei quesiti di diritto
Per le sentenze pubblicate nel periodo di applicazione della norma, i motivi fondati su vizi di motivazione dovevano contenere un autonomo momento di sintesi, mentre i motivi di violazione di legge dovevano indicare specifici quesiti di diritto. La loro mancanza rendeva i motivi inammissibili.
Disciplina i motivi di ricorso per Cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ai vizi della motivazione.
Art. 400 della legge n. 408 del 1988, art. 17
Era richiamato con riferimento al procedimento di formazione dei decreti ministeriali sui parametri fiscali; la questione è rimasta assorbita dall'improcedibilità del ricorso.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 7
Norma richiamata dai contribuenti in relazione all'utilizzo di dati e informazioni bancarie nell'accertamento tributario; la Corte non ha esaminato nel merito la censura.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Norma richiamata dall'Agenzia nel ricorso incidentale in materia di accertamento analitico-induttivo; il ricorso incidentale è rimasto assorbito.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997
Atti applicativi dei parametri utilizzati per la determinazione presuntiva dei ricavi e dei redditi professionali; la loro legittimità non è stata definita dalla Cassazione per ragioni processuali.
Massime di principio
- Nel ricorso per Cassazione gli adempimenti formali sono essenziali: il deposito di una semplice copia uso studio della sentenza impugnata, anziché di una copia autentica conforme, può determinare l'improcedibilità dell'intero ricorso.
- La Corte di Cassazione non è tenuta a ricostruire autonomamente i quesiti o le censure leggendo l'intero motivo: gli oneri di specificità, sintesi e autosufficienza devono essere assolti direttamente dal ricorrente.
- Quando si applica una disciplina processuale che richiede quesiti di diritto o momenti di sintesi, la loro assenza può comportare l'inammissibilità dei singoli motivi anche se le questioni sostanziali prospettate potrebbero essere astrattamente fondate.
- Le questioni di merito, come la legittimità dei parametri fiscali o l'incongruità dell'accertamento, possono non essere esaminate se il ricorso è dichiarato improcedibile o inammissibile per carenze processuali.
- Un errore materiale nell'indicazione del numero della sentenza non determina necessariamente l'inammissibilità se, dal contenuto complessivo del ricorso, è chiaro quale decisione viene impugnata e la controparte ha potuto difendersi compiutamente.
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