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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36219/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Verona che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Verona del 13/05/2016 (reato di minaccia commesso il 15/11/2011). Il Procuratore generale deduce vizi di diritto relativi al computo dei termini per proporre impugnazione (data di lettura del dispositivo vs. data di deposito della sentenza) e chiede l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, nonché il rigetto del gravame agli effetti civili.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale: ha ritenuto tempestiva l'impugnazione (sentenza di primo grado emessa il 13/05/2016 e depositata il 23/05/2016; impugnazione depositata il 24/06/2016 entro il termine utile). Tuttavia ha accertato che il reato di minaccia è estinto per prescrizione (termine massimo calcolato in 7 anni e 6 mesi, con sospensione per adesione all'astensione di categoria, maturazione prescrizione al 16/05/2019). Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato; la medesima sentenza è annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per le statuizioni civili (poiché la declaratoria di prescrizione non è accompagnata da motivazione sulla responsabilità).

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. 28/08/2000, n. 274

    La data di deposito della sentenza è rilevante per il computo dei termini; se l'imputato è assente e non ha diritto a specifica notificazione, il termine per proporre impugnazione si calcola tenendo conto della data di deposito secondo le regole richiamate.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c)

    Norme richiamate in relazione alla formalità e ai termini delle impugnazioni e delle notificazioni delle sentenze; utilizzate per sostenere la corretta determinazione del dies a quo del termine di impugnazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Ground di cassazione per violazione di legge; invocato per censurare la determinazione errata del termine di impugnazione da parte del giudice di merito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso per cassazione e indicazione del motivo dedotto nel ricorso nei termini previsti dalle disposizioni attuative.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Stabilisce che quando la sentenza penale è annullata per intervenuta prescrizione senza motivare la responsabilità, le statuizioni civili devono essere rimesse al giudice civile competente, giustificando il rinvio per le conseguenze civili.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020) e art. 16 d.l. 228/2021

    Richiamate nella conclusione del Pubblico Ministero in relazione alla richiesta di annullamento della sentenza per gli effetti penali; si tratta di norme richiamate nella memoria delle conclusioni del P.M. ma non centrali per il punto decisorio sulla prescrizione.

Massime di principio

  • Il termine per proporre impugnazione va calcolato anche in relazione alla data di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 274/2000: se l'imputato è assente e non spettano notifiche particolari, il dies a quo può essere il deposito e l'impugnazione può restare tempestiva anche se intervenuta dopo la lettura del dispositivo.
  • Quando la prescrizione del reato è intervenuta prima della decisione di Cassazione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per gli effetti penali (estinzione del reato).
  • Se la declaratoria di estinzione per prescrizione non contiene una valutazione sulla responsabilità dell'imputato, le statuizioni civili non possono sopravvivere nella stessa forma e la sentenza penale va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per decidere sulle richieste civili.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione derivanti da fattori processuali (es. adesione dell'avvocatura all'astensione e rinvii concordati), i quali posticipano la decorrenza della prescrizione.
  • Il Procuratore generale può impugnare per violazione di legge il mancato riconoscimento della tempestività dell'impugnazione e ottenere l'annullamento quando il computo dei termini sia errato.

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