Cassazione Penale, Sentenza n. 46092/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1574/22 del 03/03/2023, la quale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di truffa ritenendolo estinto per intervenuta remissione tacita di querela e relativa accettazione dopo aver escluso, senza motivazione, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. (minorata difesa della vittima, Omar Airolo). Il Procuratore generale lamentava violazione di legge per l'eliminazione dell'aggravante non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. sussiste nel caso di truffa commessa mediante vendita effettuata online, poiché la distanza e le modalità di vendita creano una condizione di minorata difesa della vittima. Ha censurato l'eliminazione dell'aggravante da parte del Tribunale come priva di motivazione. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio degli atti alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 61, n. 5 codice penale
Aggravante applicabile quando l'autore del reato ha approfittato di circostanze che hanno determinato una minorata difesa della persona offesa; la Corte la ritiene sussistente nelle truffe mediante vendita online per la distanza, l'anonimato e la possibilità di sottrarsi alle conseguenze.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.; art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (successive proroghe e modifiche indicate nel provvedimento)
Norme processuali che consentono, in determinate condizioni di proroga e disposizioni emergenziali, la trattazione con contraddittorio scritto e l'utilizzo di memorie e requisitorie scritte senza trattazione orale; qui richiamate per motivare il rito seguito in Cassazione.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893)
Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893
Precedente consolidato secondo cui la truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online integra l'aggravante della minorata difesa poiché la distanza e le modalità di vendita favoriscono l'autore nel celare l'identità, impedire un controllo preventivo efficace da parte dell'acquirente e sottrarsi alle conseguenze.
Massime di principio
- Nelle truffe realizzate tramite vendita online è plausibile qualificare la condotta con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. quando la distanza, l'anticipo del pagamento e l'anonimato diminuiscono la capacità di difesa della vittima.
- Il giudice deve motivare espressamente l'esclusione di un'aggravante contestata: la mancanza di motivazione è vizio di diritto che può fondare il ricorso per cassazione.
- La Procura può ottenere l'annullamento della sentenza per violazione di legge quando il giudice elimina un'aggravante senza adeguata motivazione o in contrasto con la giurisprudenza consolidata.
- L'accertamento della sussistenza dell'aggravante può incidere sulla qualificazione del reato e sulla determinazione della pena; in caso di annullamento con rinvio la Corte d'appello dovrà riesaminare anche gli effetti della remissione della querela alla luce della corretta qualificazione.
- Le valutazioni circa la minorata difesa richiedono un esame concreto delle condizioni della vittima e delle modalità della condotta (es. prepagamento, impossibilità di controllo preventivo, distanza geografica e anonimato del venditore).
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