Cassazione Civile, Ordinanza n. 16475/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di accesso nei locali di una ditta di ristorazione, i funzionari dell'Amministrazione finanziaria accertavano la presenza di sette lavoratori dipendenti non regolarizzati e irrogavano una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, conv. con modif. dalla L. n. 73/2002. Il titolare proponeva opposizione, respinta dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello. In cassazione deduceva: (1) violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 28 L. n. 689/1981, sostenendo che dovesse applicarsi integralmente il regime del D.Lgs. n. 472/1997 e che la prescrizione quinquennale decorresse dalla data dell'infrazione, non dal 31 dicembre del quinto anno successivo; (2) violazione delle medesime norme per non avere applicato il favor rei, assumendo che la sanzione, essendo soggetta allo statuto delle sanzioni tributarie, dovesse essere ancorata a ciascuna giornata di lavoro effettivo e beneficiare della disciplina sopravvenuta più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha affermato che, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, il principio di retroattività della legge più favorevole non si applica, salvo i casi espressamente previsti per le sanzioni tributarie e valutarie, e che tale esclusione vale anche per la fattispecie in esame, priva di natura sostanzialmente penale. Ha quindi ritenuto corretto il ragionamento della Corte territoriale: richiamando il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 12/2002, risultavano applicabili le disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997 con l'espressa esclusione, tra l'altro, dell'art. 20 sulla decorrenza della prescrizione; di conseguenza il termine non decorreva dalla data dell'infrazione ma non impediva la validità interruttiva dell'avviso di irrogazione notificato il 22.10.2010 per una violazione del 23.7.2005. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002
Per la sanzione relativa al lavoro irregolare si applica il regime richiamato dal comma 5, con esclusione di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997; non opera il favor rei in senso generale.
Norma di conversione del D.L. n. 12/2002 richiamata per la base legale della sanzione.
art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
La retroattività della legge più favorevole è principio circoscritto ai settori tributario e valutario e non si estende alle sanzioni amministrative pecuniarie in generale.
La specifica decorrenza della prescrizione dal 31 dicembre del quinto anno successivo non è applicabile nel caso di specie per effetto dell'esclusione operata dalla disciplina speciale.
Richiamato dal ricorrente come termine prescrizionale, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie per la disciplina speciale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale evocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 7 CEDU
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale ed esclude che imponga, per le sanzioni amministrative non sostanzialmente penali, la retroattività della legge più favorevole.
art. 15 Patto internazionale sui diritti civili e politici
Richiamato nel quadro dei parametri internazionali, senza riconoscere un obbligo di applicazione generalizzata della lex mitior alle sanzioni amministrative.
art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato come parametro sovranazionale, ma ritenuto non dirimente per estendere il favor rei alle sanzioni amministrative in esame.
art. 11 preleggi
La soluzione è coerente con il principio generale di irretroattività della legge.
art. 14 preleggi
Viene richiamato il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali, per escludere l'estensione del favor rei oltre i casi previsti.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Impone, in caso di rigetto, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, la retroattività della legge più favorevole non opera come regola generale, ma soltanto nei casi espressamente previsti dall'ordinamento per specifiche materie, come quella tributaria o valutaria.
- Quando una disciplina speciale richiama selettivamente il D.Lgs. n. 472/1997 escludendone alcune disposizioni, non è consentito estendere in via interpretativa anche le norme escluse, né applicare per analogia il regime più favorevole.
- Nei procedimenti relativi a sanzioni per lavoro irregolare, la prescrizione e la decorrenza del relativo termine devono essere ricostruite secondo la disciplina speciale applicabile ratione temporis; se la norma speciale esclude l'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, non si può far decorrere il termine secondo quel criterio.
- La natura non sostanzialmente penale dell'illecito amministrativo esclude che gli artt. 7 CEDU, 15 PIDCP o 49 della Carta impongano, di per sé, l'applicazione generalizzata della lex mitior.
- In presenza di disciplina speciale, l'accertamento della tempestività dell'azione sanzionatoria va compiuto verificando se l'atto interruttivo sia stato notificato entro il termine risultante dal sistema normativo applicabile al caso concreto.
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