Cassazione Penale, Ordinanza n. 03096/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati ascritti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto utilizzabili, in relazione al delitto di calunnia, dichiarazioni rese dagli imputati fuori dal dibattimento, avesse mal valutato la sussistenza del delitto di ricettazione e avesse omesso di disporre la rinnovazione dell'esame dell'imputato. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero sostanzialmente a ottenere una diversa lettura dei dati processuali e una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era logica e conforme ai principi applicabili, sia quanto alla ricettazione sia quanto al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il primo motivo sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in cassazione e che la Corte di appello si era correttamente attenuta al principio secondo cui, ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Ha poi giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da una motivazione non illogica e il rigetto della sospensione condizionale era fondato su un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura astensione dal reato, ancorato a specifici profili negativi della personalità dell'imputato e alla gravità concreta delle condotte. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per la configurabilità della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
La sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura commissione di reati, quando esso sia sorretto da argomentazioni logiche e da elementi negativi della personalità dell'imputato.
In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la sovrapposizione della propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o un diverso apprezzamento delle fonti di prova, essendo preclusa la sovrapposizione della lettura difensiva a quella compiuta dai giudici di merito.
- Ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, il giudice può valorizzare anche l'omessa oppure non attendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto, quale indice della consapevolezza della sua illecita provenienza.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio di merito, senza necessità di confutare singolarmente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata se la motivazione evidenzi, con giudizio prognostico concreto e non meramente astratto, elementi negativi della personalità dell'imputato e dell'incidenza del fatto sulla sua capacità a delinquere.
- La motivazione sulla pena e sui benefici è sindacabile in cassazione solo per manifeste illogicità o violazioni di legge, non per una diversa opinione sulla gravità del fatto o sull'opportunità del beneficio.
Come è indicizzato
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