Cassazione Penale, Ordinanza n. 00961/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto in esecuzione penale impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che gli aveva revocato la detenzione domiciliare precedentemente concessa. Il ricorso era affidato a due censure: con la prima si deduceva vizio di motivazione sulla ritenuta pubblicazione di video su TikTok e sull'identificazione del ricorrente come utilizzatore dei relativi profili, contestando inoltre la rilevanza del tatuaggio e di una conversazione con un vicino di casa ai fini della revoca; con la seconda si lamentavano carenze di motivazione, istruttoria e acquisizione di informazioni in ordine alla contestuale istanza di affidamento in prova al servizio sociale, prospettando la violazione dell'art. 47 ord. pen. per il mancato esame autonomo della richiesta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenesse una motivazione adeguata sia sull'effettivo uso dei profili TikTok e sulla realizzazione del tatuaggio durante la detenzione domiciliare, sia sulla rilevanza della conversazione non consentita con un vicino di casa. Ha inoltre osservato che il complessivo comportamento del condannato, incluso un episodio di evasione e l'atteggiamento di sfida verso l'autorità, legittimava la conclusione circa il mancato avvio del percorso rieducativo e, quindi, la revoca della misura. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto logico che l'insussistenza dei presupposti per la detenzione domiciliare comportasse a fortiori la mancanza dei presupposti, più rigorosi per il diverso profilo valutativo, per l'affidamento in prova al servizio sociale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale richiede presupposti più ampi e meno compatibili con condotte incompatibili con la prosecuzione della detenzione domiciliare; l'assenza dei presupposti per quest'ultima implica a maggior ragione l'assenza di quelli per la misura più favorevole.
alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per subordinare la condanna alla cassa delle ammende all'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del magistrato o tribunale di sorveglianza, il vizio di motivazione non sussiste quando l'ordinanza impugnata dia conto in modo coerente degli elementi fattuali valorizzati per ritenere violati gli obblighi inerenti alla misura alternativa.
- La condotta del condannato va valutata unitariamente: la reiterazione di comportamenti incompatibili con la disciplina della misura, se letta nel suo complesso, può giustificare la revoca della detenzione domiciliare per difetto di adesione al percorso rieducativo.
- La contestazione di singoli episodi, se non scalfisce la ratio complessiva del provvedimento, non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso in cassazione.
- Se difettano i presupposti per proseguire con una misura alternativa più restrittiva o comunque già concessa, a maggior ragione difettano quelli per ottenere una misura meno afflittiva solo in presenza di condizioni ulteriori e più favorevoli.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, salvo l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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