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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16273/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Dussmann aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per crediti relativi ai servizi di ristorazione e servizi ausiliari svolti per gli ospedali di Avigliana, Giaveno e Susa. L'ASL aveva opposto sostenendo di aver già pagato parte del dovuto e che le clausole contrattuali e il bando prevedevano l'applicazione del tasso di interesse legale in caso di ritardato pagamento (deroga al saggio moratorio di cui al d.lgs. n. 231/2002 art.5). La questione principale era se tale deroga fosse valida ratione temporis oppure se, anche nella formulazione anteriore alla riforma del 2012, fosse soggetta ai limiti di nullità per "grave iniquità" previsti dall'art.7 del d.lgs. n.231/2002, con conseguente possibilità per il giudice di dichiarare la nullità della clausola e sostituirla o applicare equitativamente la disciplina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'ASL. Ha confermato il principio che, anche ratione temporis (prima della riforma del 2012), l'autonomia delle parti di derogare al saggio moratorio previsto dall'art.5 del d.lgs. n.231/2002 è limitata dalla disciplina di cui all'art.7 (nullità se l'accordo sulle conseguenze del ritardato pagamento risulti "gravemente iniquo" in danno del creditore). La Corte ha ritenuto che, dai documenti e dalle circostanze emerse in causa (clausola inserita nel bando di gara, impossibilità concreta di contrattazione, natura prestazionale a prevalenza di manodopera, rilevanza economica e durata dei contratti, ritardi cronici nei pagamenti), risultasse la grave iniquità della clausola che prevedeva il solo tasso legale. Ne è conseguito che la clausola è stata anulata e ricondotta ad equità secondo quanto disposto dall'art.7; inoltre la Corte ha confermato i limiti del sindacato in sede di legittimità sulla valutazione di merito. Le spese di giudizio sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 231 del 2002, art. 5

    Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea ... maggiorato di sette punti percentuali.

    La norma fissa il saggio moratorio di riferimento ma consente la deroga pattizia; tuttavia tale deroga va interpretata unitamente all'art.7 e non può produrre effetti se gravemente iniqua per il creditore.

  • d.lgs. n. 231 del 2002, art. 7

    L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, ... risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

    Prevede la nullità delle clausole che, valutate complessivamente con riferimento a prassi, natura della prestazione, condizioni delle parti e rapporti commerciali, risultino "gravemente inique"; la clausola derogatoria del tasso rientra in questa valutazione e può essere annullata dal giudice anche d'ufficio se risultante dagli atti.

  • d.lgs. n. 192 del 2012

    Ha esplicitato e rafforzato i limiti alla derivazione pattizia del saggio moratorio; la Corte ha però ritenuto che la stessa tutela contro la deroga iniqua operasse anche prima della riforma, per continuità di ratio.

  • Direttiva 2000/35/CE

    Origina la disciplina nazionale: mira a contrastare i ritardi di pagamento e a proibire l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, giustificando misure deterrenti e il controllo delle clausole derogatorie.

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; la Corte conferma che, pur spettando alle parti allegare e provare fatti rilevanti, il giudice può rilevare la nullità d'ufficio quando la gravità dell'iniquità emerga dagli atti.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Fondano il principio della buona fede nella formazione ed esecuzione del contratto, che orienta il controllo del giudice sull'abuso del potere contrattuale e la tutela del contraente debole.

  • art. 1224 c.c.

    Rilevata dalla Corte con riferimento alla possibilità per il creditore di chiedere il maggior danno oltre la liquidazione automatica prevista contrattualmente.

  • art. 1419 e art. 1339 c.c.

    Citati come strumenti normativi per la sostituzione o riconduzione ad equità delle clausole contrattuali nulle.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Norma procedurale richiamata per la liquidazione e la contribuzione unificata di spese processuali.

Massime di principio

  • Una clausola contrattuale che deroga al saggio moratorio previsto dal d.lgs. n.231/2002 può essere valida solo se non risulti "gravemente iniqua" nelle circostanze concrete: il controllo sull'iniquità è obbligatorio e può condurre alla nullità della clausola.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità della clausola ex art.7 quando la grave iniquità emerge dagli atti del processo; non è necessario che la relativa eccezione sia stata inizialmente proposta in modo formale dalla parte.
  • Nella valutazione della grave iniquità assumono rilievo fattori quali: inserimento della clausola nel bando (impossibilità di negoziazione), squilibrio di potere contrattuale, natura della prestazione (es. prevalenza di manodopera), entità e durata del rapporto, frequenza/cronica dei ritardi nei pagamenti.
  • Nei contratti di appalto pubblici o a forte asimmetria contrattuale, clausole predisposte unilateralmente che comprimono in modo significativo il risarcimento per ritardo sono esposte a maggiore rischio di nullità.
  • Anche se la deroga è stata prevista prima delle modifiche legislative del 2012, la ratio protettiva dell'art.7 vale per valutare la legittimità della deroga; la riforma non ha creato un nuovo principio ma ha reso espliciti limiti già compatibili con la disciplina previgente.
  • Il sindacato della Cassazione sulla valutazione di merito è limitato: la decisione del giudice di merito sulla grave iniquità è sindacabile solo nei ristretti casi di motivazione mancante, contraddittoria o incomprensibile.
  • Se la parte ritiene il tasso pattuito iniquo, deve documentare le circostanze rilevanti; tuttavia l'assenza di formale deduzione non esclude che la Corte possa accertare la nullità se i dati risultano dagli atti.

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