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Ordinanza

Ordinanza n. 185/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'informazione prefettizia interdittiva del 30 settembre 2025, notificata alla ricorrente a mezzo pec in data 30/09/2025, a firma del Prefetto di Napoli.

Giustizia amministrativa202507358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione prefettizia interdittiva adottata dal Prefetto di Napoli e notificata il 30 settembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'informazione prefettizia interdittiva chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento prefettizio fonda il giudizio prognostico di permeabilità criminale su una pluralità di elementi indiziari, tra cui lo stretto rapporto familiare e di convivenza tra la socia unica e amministratrice unica della società e il coniuge, ritenuto legato a un clan criminale e condannato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'interdittiva valorizza inoltre il ruolo attivo della socia e amministratrice, che avrebbe partecipato insieme al marito a un incontro con tre esponenti dell'organizzazione criminale e avrebbe interloquito con membri del clan al momento dell'arresto del coniuge per concordare la nomina di un difensore di fiducia. È stata altresì contestata, nel procedimento cautelare, l'omissione della comunicazione prevista dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, omissione ritenuta dall'amministrazione giustificata da un'urgenza qualificata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non favorevole il fumus boni iuris. In sede sommaria, il Collegio ha reputato solida l'impostazione motivazionale dell'interdittiva, poiché il giudizio di permeabilità criminale non risultava fondato sul solo vincolo coniugale, ma su una pluralità di elementi indiziari qualificati e significativi, comprendenti anche condotte attive della socia e amministratrice nei rapporti con esponenti dell'organizzazione criminale. La convivenza con il coniuge ha inoltre corroborato, secondo il TAR, l'urgenza qualificata idonea a giustificare l'omissione della comunicazione prevista dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. Non sono stati ravvisati, allo stato cautelare, i presupposti per sospendere l'efficacia dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti e la decisione sulla domanda di tutela cautelare; nel caso concreto ha costituito la base processuale per il rigetto della sospensione.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011

    La comunicazione prevista dalla disposizione può essere omessa quando ricorra un'urgenza qualificata; il TAR ha ritenuto che la convivenza della socia e amministratrice con il coniuge, unitamente al quadro indiziario, rendesse plausibile tale giustificazione.

  • d.lgs. n. 159/2011

    La valutazione prefettizia di permeabilità criminale può fondarsi su una pluralità di elementi indiziari, apprezzati complessivamente in chiave prognostica antimafia.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudizio sulla legittimità di un'informazione interdittiva antimafia può ritenersi assistito da fumus negativo quando il provvedimento prefettizio fondi la prognosi di permeabilità criminale su una pluralità di elementi indiziari pregnanti e significativi, valutati complessivamente.
  • Il mero vincolo familiare con una persona collegata alla criminalità organizzata non esaurisce necessariamente il quadro valutativo dell'interdittiva: la prognosi prefettizia è rafforzata dalla presenza di condotte concrete e attive del soggetto che ricopre ruoli societari nei rapporti con esponenti criminali.
  • La convivenza con il soggetto ritenuto collegato a un'organizzazione criminale può costituire, insieme agli ulteriori elementi del quadro informativo, un fattore idoneo a corroborare l'urgenza qualificata che consente l'omissione della comunicazione prevista dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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