Sentenza n. 1192/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensiva, a) del decreto del -OMISSIS- - reso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno, recante la revoca del nulla osta a lavoro subordinato n. -OMISSIS- b) del connesso e successivo decreto di revoca del richiamato nulla osta, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno il -OMISSIS-; c) del relativo preavviso di revoca del 3 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia rituale agli atti del giudizio e, per l’effetto, ha dichiarato estinto il processo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. Il giudice ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone menzionate nel provvedimento, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, unitamente al preavviso di revoca
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta rilasciato ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998, ha impugnato i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato. Nel corso del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione, poiché la Prefettura gli aveva rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, e ha rinunciato agli atti del giudizio ai sensi degli artt. 35 e 84 c.p.a., chiedendo l’estinzione del processo e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
Il nulla osta al lavoro subordinato in forza del quale il ricorrente era entrato in Italia costituiva il presupposto della vicenda amministrativa, senza essere oggetto di valutazione nel merito a causa dell’estinzione del giudizio.
Richiamato quale fondamento processuale della rinuncia agli atti e della conseguente definizione del giudizio.
Richiamato quale disciplina della rinuncia al ricorso e agli atti del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone menzionate nel provvedimento, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali quale base per l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia rituale agli atti del giudizio, quando è riconosciuta dal giudice, comporta la dichiarazione di estinzione del processo e impedisce la decisione nel merito delle censure proposte contro l’atto amministrativo.
- Il rilascio, nel corso del giudizio, di un titolo di soggiorno per attesa occupazione può determinare il venir meno dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione dell’impugnazione relativa alla revoca del nulla osta al lavoro, ove il ricorrente dichiari conseguentemente di rinunciare agli atti.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, le spese possono essere compensate qualora il giudice lo ritenga equo in relazione alle circostanze del caso concreto.
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