Cassazione Civile, Sentenza n. 18658/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'adesione alla definizione agevolata con rinuncia ai giudizi. Le spese di lite sono integralmente compensate. Non è stato imposto alla ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" in considerazione della sopravvenuta inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio n. 4644/2018. La ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata cd. "rottamazione Quater" ai sensi dell'art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva certificato pagamenti effettuati ma risultava che il debito sarebbe stato estinto solo con l'integrale pagamento, dunque la definizione non risultava ancora effettivamente perfezionata alla data del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 236, legge n. 197/2022 (cd. rottamazione Quater)
"è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"; "nelle more del pagamento delle somme dovute [i processi] sono sospesi dal giudice"
La Corte ha ritenuto che l'adesione alla definizione con impegno a rinunciare ai giudizi determina la sopravvenuta carenza d'interesse quando la definizione non è ancora effettivamente perfezionata (pagamenti non integrali/documentati). La previsione di sospensione dei processi durante il pagamento non è compatibile con il giudizio di cassazione e non evita l'inammissibilità.
art. 6, comma 2, decreto-legge n. 193/2016, conv. con modificazioni dalla legge n. 225/2016
Richiamato in giurisprudenza come riferimento per i profili sul pagamento e sugli effetti della rinuncia al ricorso nelle definizioni agevolate: in casi di sopravvenuta inammissibilità per carenza d'interesse non si applica l'obbligo del pagamento del "doppio contributo unificato".
Massime di principio
- L'adesione a una definizione agevolata con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti può determinare la sopravvenuta carenza d'interesse e l'inammissibilità del ricorso in cassazione, se la definizione non è ancora perfezionata con i pagamenti richiesti.
- Per mantenere l'interesse alla decisione in corso di giudizio dopo aver aderito alla definizione agevolata è necessario che la definizione sia effettivamente perfezionata e che sia prodotta nel giudizio la documentazione attestante i pagamenti effettuati.
- La norma che prevede la sospensione dei processi "nelle more del pagamento" non è idonea a garantire la prosecuzione del giudizio di cassazione quando l'adesione alla definizione comporta rinuncia ai giudizi e la definizione non è perfezionata.
- In caso di sopravvenuta inammissibilità per carenza d'interesse le spese possono essere compensate e non è dovuto il doppio contributo unificato, secondo la giurisprudenza consolidata.
- Se l'intenzione è proseguire il contenzioso, evitare di aderire alla definizione con rinuncia oppure perfezionare immediatamente la definizione e produrre la documentazione dei pagamenti per preservare l'interesse a impugnare.
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