Cassazione Civile, Ordinanza n. 36573/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Palermo un altro soggetto chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva di aver subito per effetto di una e-mail inviata da quest'ultimo a un sostituto procuratore della Repubblica. Secondo la prospettazione attorea, l'e-mail, trasmessa nell'interesse del proprio assistito parte civile in un procedimento penale a carico dell'attore, segnalava il deposito di una memoria difensiva che avrebbe contenuto affermazioni eccedenti i limiti del diritto di difesa e reputate diffamatorie e calunniose sia nei confronti della parte civile sia del magistrato. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione il soccombente proponeva ricorso, ma la Corte lo ha ritenuto del tutto privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa e formulato in modo confuso, con motivi non intellegibili e in parte consistenti in mere affermazioni fattuali; ha inoltre rilevato che la questione di legittimità costituzionale solo parzialmente percepibile non poteva essere esaminata in un ricorso già inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., rilevando la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa e l'assoluta confusione nell'enunciazione dei motivi. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sommaria esposizione dei fatti e dei motivi; la loro mancanza o confusa formulazione determina l'inammissibilità immediata del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
pari a quello per il ricorso
L'ulteriore importo dovuto è parametrato al contributo unificato già versato per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente di individuare con chiarezza i fatti di causa e i singoli motivi di censura, essendo insufficiente una esposizione confusa o frammentaria.
- Non è esaminabile la questione di legittimità costituzionale prospettata in un ricorso già inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c.
- La Corte può qualificare come mere allegazioni fattuali, e non come motivi di diritto, argomentazioni che non siano formulate in modo ordinato, specifico e intelligibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ove applicabile, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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